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Normativa Nazionale

Amianto
Protezione dei Lavoratori

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 257 del 13 ottobre 1965)

Titolo I

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA

Capo I

ATTIVITA' PROTETTE

Art. 1

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti (2).

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori (3);

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Decreto Interministeriale 18 aprile 1973
Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 203 del 07/08/1973)

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  di concerto con IL MINISTRO PER LA SANITÀ Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Considerato che la previsione della citata norma corrisponde altresì al principio enunciato dal paragrafo 10 g della raccomandazione C.E.E. del 23 luglio 1962;

Decretano:
È approvato il seguente elenco di malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti della disposizione legislativa richiamata in premessa.
Malattie provocate dai seguenti agenti chimici.
1) Arsenico e suoi composti.
2) Berillio (glucinio) e suoi composti.
3) Ossido di carbonio - Ossicloruro di carbonio - Acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno.
4) Cadmio e suoi composti.
5) Cromo e suoi composti.
6) Mercurio e suoi composti.
7) Manganese e suoi composti.
8) Acido nitrico - Ossidi d'azoto - Ammoniaca.
9) Nichelio e suoi composti.
10) Fosforo e suoi composti.
11) Piombo e suoi composti.
12) Anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato, solfuro di carbonio.
13) Tallio e suoi composti.
14) Vanadio e suoi composti.
15) Cloro, bromo, iodio e loro composti inorganici - Fluoro e suoi composti.
16) Idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, componenti dell'etere di petrolio e della benzina.
17) Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.
18) Alcoli, glicoli, eteri, chetoni, esteri organici e loro derivati alogenati.
19) Acidi organici, aldeidi.
20) Nitroderivati alifatici, esteri dell'acido nitrico.
21) Benzene, toluene, xilene ed altri omologhi del benzene, naftalene e omologhi (l'omologo di un idrocarburo è definito dalla formula Cn H2n-6 per gli omologhi del benzene, e dalla formula Cn H2n-12 per gli omologhi della naftalina).
22) Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici.
23) Fenoli ed omologhi (tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi e loro derivati alogenati; derivati degli ossidi aril-alchilici e dei solfuri aril-alchilici; benzochinone).
24) Amine (primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche) e idrazine aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati.
25) Nitroderivati degli idrocarburi aromatici e dei fenoli.
26) Ozono.
27) Esteri degli acidi dello zolfo.
28) Mercaptani e tioeteri.
29) Ossido di zinco.
30) Borani.
31) Composti organici del cloro, del bromo e dello iodio.
32) Idrocarburi alifatici diversi da quelli considerati al punto 16).
33) Amine alifatiche e loro derivati alogenati.
34) Nitriti ed esteri isocianici.
35) Vinilbenzene e divinilbenzene, difenile, decalina, tetralina.
36) Acidi aromatici, anidridi aromatiche e loro derivati alogenati.
37) Ossido di difenile, diossano, tetraidrofurano.
38) Tiofene.
39) Furfurolo.
Malattie professionali della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci.
1) Cancri cutanei e affezioni cutanee precancerose dovute alla fuligine, al catrame, al bitume, alla pece, all'antracene, agli olii minerali, alla paraffina grezza e ai composti prodotti e residui di dette sostanze.
2) Affezioni cutanee provocate nell'ambiente di lavoro da sostanze non considerate sotto altre voci.
Malattie provocate da agenti diversi.
1) Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla.
2) Malattie provocate da sostanze ormonali.
Malattie professionali provocate dalla inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci.
1) Pneumoconiosi:
a) silicosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare;
b) asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o a un cancro del polmone;
c) pneumoconiosi dovuta alle polveri di silicati.
2) Affezioni bronco-polmonari dovute alle polveri o esalazioni di alluminio o dei suoi composti.
3) Affezioni bronco-polmonari dovute alle polveri di metalli duri.
4) Affezioni bronco-polmonari causate dalle polveri di scorie Thomas.
5) Asma provocata nell'ambiente di lavoro da sostanze non incluse sotto altre voci.
6) Pneumoconiosi provocate dalle polveri di carbone, carbonio, grafite, solfato di bario, ossidi di stagno.
7) Fibrosi polmonari dovute a metalli non indicati in altre voci dell'elenco.
8) Malattie polmonari provocate dall'inalazione di polveri di cotone, lino, canapa, juta, agave sisalana e canna da zucchero.
9) Asme e bronchiti asmatiche provocate dall'inalazione di polveri di pelo di animali, di gomma arabica, di antibiotici, di legni esotici e di altri allergeni.
Malattie infettive e parassitarie di origine professionale.
1) Elmintiasi, anchilostoma duodenale, anguillula dell'intestino.
2) Malattie tropicali come: malaria, amebiasi, tripanosomiasi, dengue, febbre da pappataci, febbre maltese, febbre ricorrente, febbre gialla, peste, leishmaniosi, pian, lebbra, tifo esantematico ed altre malattie da rickettsie.
3) Malattie infettive o parassitarie, trasmesse all'uomo da animali o resti di animali.
4) Malattie infettive del personale che si occupa di profilassi, cure, assistenza a domicilio e ricerche.
Malattie professionali dovute a carenza.
1) Scorbuto.
Malattie professionali provocate da agenti fisici.
1) Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti.
2) Cateratta provocata dall'energia radiante.
3) Ipoacusia o sordità provocata da rumore.
4) Malattie provocate dal lavoro in ambiente di aria compressa.
5) Malattie osteoarticolari o angioneuritiche provocate dalle vibrazioni meccaniche.
6) a) malattie delle borse peri-articolari dovute a compressione; celluliti sottocutanee;
b) malattie da sforzo ripetuto delle guaine tendinee del tessuto peritendineo;
c) lesioni del menisco dei minatori;
d) strappi da sforzo delle apofisi spinose;
e) paralisi dei nervi dovute a compressione.
7) Nistagmo dei minatori.
8) I crampi professionali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, addì 18 aprile 1973
Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO
Il Ministro per la sanità
GASPARI

 

Decreto Interministeriale 16 ottobre 1986

Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' estrattive dell'amianto

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto
CON IL MINISTRO DELLA SANITA'

 

Visto l'articolo aggiuntivo 687-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, cosi' come introdotto dall'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 246, in materia di controlli dell'atmosfera nelle attivita' minerarie;

Ravvisata la necessita' di integrare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' minerarie, per introdurre metodi tecnicamente progrediti idonei per valutare i rischi connessi con l'esposizione all'amianto;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 637 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' aggiunto il seguente:

"Art. 637-bis. - L'aria ambiente nelle attivita' estrattive dell'amianto ed impianti connessi deve essere sottoposta ad un controllo periodico almeno trimestrale, secondo le modalita' indicate nell'allegato al presente decreto.

Il controllo e' effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore.

Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3 : 1.

Sono stabiliti i seguenti valori limite:

a) 1,0 fibra per cm cubo, nel caso in cui l'amianto non contenga ne' crocidolite, ne' amosite;

b) 0,2 fibre per cm cubo, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da crocidolite;

c) 0,5 fibre per cm cubo, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da amosite;

d) nel caso di miscuglio di crocidolite, amosite e di altre fibre di amianto, il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori di cui alle lettere a), b), c) ed in proporzione della crocidolite, dell'amosite e delle altre varieta' di amianto contenute nel miscuglio.

I risultati dei controlli devono essere registrati secondo quanto disposto dal precedente art. 637, integrati dalle generalita' dei lavoratori addetti agli ambienti di lavoro in cui sono stati effettuati i controlli stessi.

Tale registro deve essere conservato per un periodo di trenta anni a partire dalla fine dell'esposizione all'amianto dei singoli lavoratori".

Roma, addi' 16 ottobre 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

ZANONE

Il Ministro della sanita'

DONAT CATTIN

ALLEGATO

METODI PER IL PRELIEVO E L'ANALISI DEI CAMPIONI PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO.

Le caratteristiche dell'attrezzatura per il campionamento delle fibre di amianto nell'aria e per la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nel campione d'aria prelevato, sono fissate nel metodo di riferimento appresso riportato.

Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento.

1) I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioe' entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.

2) Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosita' tra 0,8 e 1,2 micrometri, con reticolo stampato.

3) Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio e' rivolto verso il basso.

4) Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min piu' o meno 5%. Durante il periodo di campionamento la portata e' mantenuta entro piu' o meno 10% della portata iniziale.

5) Il tempo di campionamento e' misurato con una tolleranza del 2%.

6) Il carico delle fibre ottimale sui filtri e' compreso tra 100 e 400 fibre/mm quadrato.

7) In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, e' reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.

8) Per il conteggio e' usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:

- illuminazione tipo Koehler;

- un condensatore tipo ABBE o acromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilita' di centraggio e messa a fuoco.

L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase e' indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore;

- un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 e 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;

- oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi con fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco;

- un reticolo oculare circolare tipo Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di 100 microm piu' o meno 2 microm quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che controlla con un micrometro l'oggetto.

9) Il microscopio e' montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilita' controllato mediante un "vetrino di prova per contrasto di fase". Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.

10) Il conteggio dei campioni e' effettuato secondo le seguenti regole:

- per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata al comma quarto dell'articolo unico che non sia in contatto con una particella avente diametro massimo maggiore di 3 micrometri;

- le fibre da contare che hanno le estremita' entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremita' all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;

- le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta del filtro;

- un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o piu' punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se e' conforme al comma quarto dell'articolo unico e al primo trattino del presente punto; il diametro e' misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata;

- in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogni qualvolta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi al comma quarto dell'articolo unico e al primo trattino del presente punto. Se non e' possibile distinguere alcuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra sempre che sia conforme nel suo complesso al comma quarto dell'articolo unico e al primo trattino del presente punto;

- se piu' di un ottavo di un'area del reticolo e' coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio;

- si devono contare 100 fibre con un minimo di 20 aree di reticolo o esaminare 100 aree di reticolo.

11) Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ad essere determinato con filtri "bianchi". Concentrazioni di fibre nell'aria = (numero di fibre per area di reticolo x area di esposizione del filtro) : (area del reticolo x volume di aria prelevata).

N O T E

Note alle premesse:

- Il D.P.R. n. 128/1959 concerne: "Norme di polizia delle miniere e delle cave", i cui articoli dal 634 al 637 riguardano i controlli dell'atmosfera nelle attivita' minerarie.

- La legge n. 246/1984 concerne integrazioni e modifiche al D.P.R. n. 128/1959, il cui art. 2, primo comma, aggiunge, dopo l'art. 687 del D.P.R. n. 128/1959, il seguente articolo:

"Art. 687-bis. - Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore delle miniere".

 

Decreto Ministerdel Lavoro e della Previdenza Sociale 21 gennaio 1987

Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che i lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi, debbono essere sottoposti a visita medica secondo le modalita' di cui agli articoli 158 e seguenti dello stesso testo unico, e che tali accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno;

Visto l'art. 160 del citato testo unico che stabilisce, per i suddetti lavoratori, che gli accertamenti di cui al richiamato art. 157 debbono comprendere, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare;

Ritenuto che l'esposizione a radiazioni a scopo diagnostico deve, per quanto possibile, essere ridotta, data la potenziale nocivita' delle stesse, e che esistono invece numerosi indicatori non radiologici che possono integrare gli accertamenti sopra descritti;

Visto l'art. 171 del citato testo unico n. 1124/1965, il quale attribuisce al Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato medico centrale, la facolta' di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui si tratta, anche allo scopo di rendere, quanto piu' possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici;

Sentito l'ispettorato medico centrale;

Decreta:

Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate:

1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;

2) siderociti nell'espettorato;

3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;

4) insufficienza ventilatoria restrittiva;

5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 21 gennaio 1987

p. Il Ministro: BORRUSO

 

Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale20 giugno 1988

Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
Visti gli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780;
Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevedeva l'emanazione di una nuova tariffa dei premi per il settore industriale da valere con effetto dal 1° gennaio 1984;
Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1985;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1986;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che ha ulteriormente rinviato il termine anzidetto al 1° gennaio 1987;
Visti l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, l'art. 5 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, l'art. 5 del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, l'art. 6 del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 244 e l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, che hanno rinviato il termine al 1° gennaio 1988;
Visti l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442 e l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, che hanno fissato il suddetto termine al 1° luglio 1988;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 18 maggio 1988, concernente la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977 che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1976, un tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi nella misura unica del 7,50 per mille, misura confermata, con decorrenza 1° gennaio 1979, con decreto ministeriale 1° febbraio 1979;
Ritenuto che l'assicurazione contro la silicosi per le aziende produttrici di laterizi debba essere regolata secondo le norme di carattere generale;
Ritenuta la necessità di approvare la tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;
Decreta:
1. E' approvata, nel testo annesso al presente decreto e con effetto dal 1° luglio 1988, la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.
2. L'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi è regolata secondo le norme di carattere generale.
3. Sono abrogati i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1977 (3) e 1° febbraio 1979 (4).


ALLEGATO

Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i lavoratori esposti al rischio della silicosi edasbestosi sul complesso delle mercedi erogate atutti i lavoratori
Quota di aumento da apportarsi al tasso stabilito in base al decreto ministeriale 18 giugno 1988 (decreto di approvazione della tariffa dei premi) concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione di tutti i lavoratori
fino a 2,50 per cento
4,50 per mille
2,51 - 5,00 »
7,00 »
5,01 - 7,50 »
9,00 »
7,51 - 10,00 »
11,50 »
10,01 - 12,50 »
14,00 »
12,51 - 15,00 »
16,00 »
15,01 - 17,50 »
18,50 »
17,51 - 20,00 »
20,50 »
20,01 - 22,50 »
23,00 »
22,51 - 25,00 »
25,50 »
25,01 - 27,50 »
27,50 »
27,51 - 30,00 »
30,00 »
30,01 - 32,50 »
32,00 »
32,51 - 35,00 »
34,50 »
35,01 - 37,50 »
37,00 »
37,51 - 40,00 »
39,00 »
40,01 - 42,50 »
41,50 »
42,51 - 45,00 »
43,50 »
45,01 - 47,50 »
46,00 »
47,51 - 50,00 »
48,50 »
50,01 - 52,50 »
50,50 »
52,51 - 55,00 »
53,00 »
55,01 - 57,50 »
55,00 »
57,51 - 60,00 »
57,50 »
60,01 - 62,50 »
60,00 »
62,51 - 65,00 »
62,00 »
65,01 - 67,50 »
64,50 »
67,51 - 70,00 »
66,50 »
70,01 - 72,50 »
69,00 »
72,51 - 75,00 »
71,50 »
75,01 - 77,50 »
73,50 »
77,51 - 80,00 »
76,00 »
80,01 - 82,50 »
78,00 »
82,51 - 85,00 »
80,50 »
85,01 - 87,50 »
83,00 »
87,51 - 90,00 »
85,00 »
90,01 - 92,50 »
87,50 »
92,51 - 95,00 »
89,50 »
95,01 -100,00 »
92,00 »


MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TASSI PER LA
DETERMINAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE CONTRO LA SILICOSI E
L'ASBESTOSI.

Articolo 1
Tasso medio per la determinazione del premio supplementare
1. Il tasso medio per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 153 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, viene fissato in conformità all'apposita tabella stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 154 del citato testo unico, in relazione all'incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti ad inalazioni di silice libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, eccetera.
2. Nel calcolo del rapporto di incidenza di cui al comma precedente, sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse.
3. Ove il datore di lavoro eserciti in più luoghi lavori classificabili alla stessa voce di tariffa inclusi in una unica posizione assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il rischio di silicosi-asbestosi, il rapporto di incidenza sarà determinato assumendo a base del calcolo del premio le retribuzioni specifiche e complessive del singolo lavoro che comporta il rischio.

Articolo 2
Oscillazione del tasso medio
1. Il tasso per il calcolo del premio supplementare potrà essere applicato in misura inferiore o superiore rispettivamente a non più del dieci per cento di quello indicato nella tabella, in rapporto alla effettiva entità intrinseca del rischio, ed a non più del venticinque per cento in relazione all'attuazione o meno, da parte del datore di lavoro, di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione delle due citate malattie professionali.
2. Il datore di lavoro per ottenere la riduzione di cui al comma precedente deve spedire alla sede dell'INAIL territorialmente competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza motivata, fornendo i dati e la documentazione riguardanti l'entità intrinseca del rischio e le specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.
3. In caso di accoglimento, la riduzione connessa alla effettiva entità intrinseca del rischio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza stessa; la riduzione connessa all'attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le predette misure ed i mezzi citati.
4. Qualora l'istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavori, la riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi.

Articolo 3
Variazione del tasso medio
1. L'INAIL, qualora risulti una entità intrinseca del rischio superiore a quella desumibile dalla denuncia dei lavori o la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione previste dalle norme che disciplinano la materia, procede alla rettifica del tasso secondo i criteri di cui al precedente art. 2. Il relativo provvedimento è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro, con adeguata motivazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e decorre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta misura del tasso di premio supplementare.

Articolo 4
Contenzioso amministrativo
1. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti la misura del tasso di premio supplementare, ai sensi del precedente art. 2, il datore di lavoro può ricorrere direttamente alla commissione di cui all'art. 39 del citato testo unico nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico medesimo, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'INAIL opposizione da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.
2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'INAIL, l'opposizione stessa si intende respinta.
3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'INAIL, oppure nel caso di mancata pronuncia dell'INAIL stesso nel termine di cui al precedente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso alla predetta commissione nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del menzionato testo unico.
4. Nella opposizione alla sede dell'INAIL o nel ricorso alla commissione medesima, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.
5. Avverso le decisioni della citata commissione il datore di lavoro può proporre, nel termine e con le modalità previsti dall'art. 49 del menzionato testo unico, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti della decisione emanata dalla suddetta commissione.

Articolo 5
Pagamento del premio in caso di ricorso
1. Il datore di lavoro che promuove ricorso alla citata commissione, ai sensi del precedente art. 4, deve effettuare il pagamento del premio supplementare nella misura in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
2. Intervenuta la decisione della predetta commissione, il premio supplementare è liquidato in base alla misura del tasso fissata dalla stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del menzionato testo unico.

Articolo 6
Norme transitorie
1. Per le attività assicurate anteriormente al 1° luglio 1988, l'INAIL, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro i sei mesi successivi a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della tabella dei tassi medi per la determinazione del premio supplementare contro il rischio di silicosi ed asbestosi da valere con effetto 1° luglio 1988, comunica al datore di lavoro la nuova misura del tasso medio di premio supplementare per la predetta assicurazione, calcolata sulla base della percentuale d'incidenza di cui al precedente art. 1 che ha dato luogo alla determinazione del tasso di premio supplementare anticipato per l'anno 1988.
2. L'oscillazione del tasso supplementare eventualmente applicata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 novembre 1978 deve essere mantenuta sul nuovo tasso medio di premio supplementare rapportandola proporzionalmente alla nuova misura dell'oscillazione stabilita dal precedente art. 2.

Articolo 7
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità, valgono, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1988, n. 151.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportato al n. B/XXXVI.
(4) Modifica il D.M. 14 novembre 1978, riportato al n. C/V.

Legge 4 agosto 1993, n. 271

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Art. 1.
1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
1-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


N.B. - La legge di conversione, all'art. 1, prevede altresi' che:

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.

  • Lavoro notturno continuativo

  • Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolanti

  • Lavori in galleria, cava o miniera

  • Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie

  • Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto

  • Lavori in cassoni ad aria compressa

  • Lavori svolti dai palombari

  • Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a cinque gradi centigradi

  • Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo

  • Autisti di mezzi rotabili di superficie

  • Marittimi imbarcati a bordo

  • Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgica d'urgenza

  • Trattoristi

  • Addetti alle serre e fungaie

  • Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

Decreto Ministero del Lavoro 19 maggio 1999

Individuazione delle attività particolarmente usuranti (articolo 59, comma 11 della legge 449/97)

Decreto del ministro del Lavoro, di concerto con i ministri del Tesoro, della Sanità e della Funzione pubblica

 

(pubblicato sulla G.U. n.208 del 4/9/1999)



ARTICOLO 1

1. Ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
—l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile;
—la prevalenza della mansione usurante;
—la mancanza di possibilità di prevenzione;
—la compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età;
—l’elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
—l’età media della pensione di invalidità;
—il profilo ergonomico;
—l’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.


2. Le proposte delle organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La Commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.


ARTICOLO 2

1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
—«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
—lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
—lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
—«lavori in cassoni ad aria compressa»;
—«lavori svolti dai palombari»;
—«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
—«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
—«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
—«lavori di asportazione dell’amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all’articolo 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall’articolo 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


ARTICOLO 3

1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.


ARTICOLO 4

1. La Commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell’8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell’attuazione dei criteri di cui al presente decreto.

Restrizioni/divieti di impiego

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 257 del 13 ottobre 1965)

Titolo I

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA

Capo I

ATTIVITA' PROTETTE

Art. 1

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti (2).

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori (3);

SCARICA LEGGE COMPLETA

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, con il quale, in attuazione della direttiva n. 76/769/CEE del 27 luglio 1976 furono imposte restrizioni alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1984, con il quale furono disposte, in esecuzione delle direttive n. 79/663/CEE del 24 luglio 1979, n. 82/806 del 22 novembre 1982, n. 82/828 del 3 dicembre 1982 e n. 83/264 del 16 maggio 1983, restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso di altre sostanze e preparati pericolosi;

Tenuto conto che nel frattempo e' stata adottata dalle Comunita' europee la direttiva n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 con la quale, tra l'altro, sono imposte misure restrittive all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono e che per il recepimento di tale direttiva e' fissato il termine del 21 marzo 1986;

Ravvisata, pertanto, la necessita', attesa la delicatezza e l'importanza della materia disciplinata, di dare immediata attuazione, per motivi di sanita' pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE concernente i predetti divieti, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di legge con il quale dovra' essere recepita la direttiva medesima; per quanto non considerato nella presente ordinanza, nonche' successive direttive CEE gia' diramate in materia;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 32;

Ordina:

Art. 1.

1. L'immissione sul mercato ed il relativo uso sul territorio nazionale della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono sono consentiti solamente nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni contemplate nell'allegato alla presente ordinanza.

2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano: a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso Paesi terzi; c) alla crocidolite ed ai prodotti che la contengono in transito doganale purche' non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 2.

1. I divieti di cui all'allegato non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di tale fibra per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3.

1. La deroga al divieto prevista nell'allegato sara' riesaminata anteriormente alla data del 30 aprile 1991 anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati.

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 26 giugno 1986 Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

Denominazione delle fibre di amianto Restrizioni Crocidolite Cas. n. 12001-28-4 L'immissione sul mercato ed il relativo uso di questa fibra e dei prodotti che la contengono sono vietati. Fino al 30 aprile 1991 sono esclusi dal divieto di cui sopra i prodotti di seguito elencati, comprese le fibre ed i semilavorati necessari alla loro fabbricazione: a) tubazioni di cemento-amianto. La deroga di cui sopra non si applica nel caso in cui le tubazioni di cemento-amianto sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive; b) giunti, guarnizioni, manicotti e compensatori flessibli resistenti agli acidi ed alle temperature; c) convertitori di coppia.

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Al medico regionale della Valle d'Aosta
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto
Ufficio del Ministro per l'ecologia
Ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero delle partecipazioni statali
Al Ministero del commercio estero
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero dei lavori pubblici
All'Istituto superiore di sanita'
All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciali
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali
Agli assessori regionali alla sanita'
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla Federazione nazionale della industria chimica
All'Associazione sindacale aziende petrolchimiche a partecipazioni statali
All'Associazione italiana del cemento, fibrocemento, della calce e del gesso
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione generale italiana del commercio All'Associazione commercio chimico
All'Associazione mineraria italiana
Al Comitato difesa consumatori
All'Unione nazionale consumatori
All'Uni - Ente nazionale italiano unificazione

Con d.d.l. diramato in data 26 giugno 1986 si provvede al recepimento della direttiva CEE n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva n. 76/769/CEE.
Nelle more dell'approvazione di detto provvedimento e' stata emanata l'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1986 con cui e' data attuazione, per motivi di sanita' pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE nella parte in cui sono imposte misure restrittive alla immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.
Si ritengono necessarie alcune preliminari considerazioni, al fine di una corretta ed univoca applicazione sul territorio nazionale di quanto disposto nella precitata ordinanza ministeriale.
Il provvedimento, in aderenza allo spirito ed alla lettera della direttiva n. 83/478/CEE, sancisce il divieto di immissione sul mercato ed il relativo uso della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono.
Tuttavia la medesima direttiva CEE prevede che gli Stati membri, nei casi in cui non sia ancora possibile, per motivi tecnologici, ricorrere a sostituti della crocidolite che presentino caratteristiche e proprieta' almeno equivalenti a quelle di tale fibra, tenuto altresi' conto dell'incidenza che un divieto generalizzato avrebbe anche sugli aspetti produttivi ed occupazionali, possono valutare l'opportunita' di concedere talune deroghe a detto divieto nel rispetto, comunque, della salvaguardia della salute pubblica.
Esaminate le opzioni poste dalla direttiva, considerate altresi' le particolari esigenze tecnologiche ai fini produttivi, l'ordinanza prevede una deroga temporanea fino al 30 aprile 1991 per:
a) le tubazioni di cemento-amianto ad eccezione del caso in cui tali tubazioni sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive;
b) i giunti, le guarnizioni, i manicotti e i compensatori flessibili resistenti agli acidi ed alle temperature;
c) i convertitori di coppia.
Per quanto attiene al punto a) ed in particolare al divieto di impiego delle tubazioni (cioe' il complesso dei tubi, giunti e pezzi speciali) di cemento-amianto nei sistemi di adduzione di acque potabili aggressive, e' disposto che detto impiego deve essere vietato nel caso in cui l'indice di aggressivita' dell'acqua, come di seguito definito, e' inferiore a 12.
Utilizzando la formula elaborata dall'American Water Works Associatio (AWWA), ripresa sia dall'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense sia dall'O.M.S., l'aggressivita' dell'acqua condottata in una tubazione, entro l'intervallo di temperatura 4,5-26,5° C e' data da:
VEDERE PAG. 27
L'acqua risulta tanto piu' aggressiva quanto piu' e' basso il valore dell'indice di aggressivita'. Attualmente si ritiene che un'acqua avente un I.A magg. di 12 possa considerarsi essenzialmente non aggressiva.
Le ragioni del divieto in questione risiedono nell'esigenza di assumere iniziative precauzionali a titolo preventivo atteso che, anche in assenza di specifiche evidenze scientifiche al riguardo, le tubazioni di cemento-amianto contenenti crocidolite nei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile, secondo l'O.M.S., costituiscono fonti potenziali di contaminazione da amianto delle acque potabili. In ogni caso il regime derogatorio di cui ai punti a), b) e c) che, si ribadisce, ha carattere temporaneo, dovra' essere riesaminato prima della scadenza fissata anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati nel frattempo al fine di pervenire o ad una conferma della deroga stessa ovvero ad un divieto generale anche per i prodotti in questione.
- pag. 3 -
Di fondamentale importanza e' inoltre la considerazione che il divieto di cui all'allegato della ordinanza in questione non deve considerarsi come avente carattere retroattivo, vale a dire che esso non si applica ai prodotti immessi sul mercato e messi in opera anteriormente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza.
La problematica di tali manufatti, infatti, costituira' oggetto di successive analisi e valutazioni al fine di conoscere la reale entita' e portata del problema e di programmare gli eventuali interventi del caso.
Il Ministro: DEGAN

 

Decreto Ministerdel Lavoro e della Previdenza Sociale 21 gennaio 1987

Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che i lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi, debbono essere sottoposti a visita medica secondo le modalita' di cui agli articoli 158 e seguenti dello stesso testo unico, e che tali accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno;

Visto l'art. 160 del citato testo unico che stabilisce, per i suddetti lavoratori, che gli accertamenti di cui al richiamato art. 157 debbono comprendere, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare;

Ritenuto che l'esposizione a radiazioni a scopo diagnostico deve, per quanto possibile, essere ridotta, data la potenziale nocivita' delle stesse, e che esistono invece numerosi indicatori non radiologici che possono integrare gli accertamenti sopra descritti;

Visto l'art. 171 del citato testo unico n. 1124/1965, il quale attribuisce al Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato medico centrale, la facolta' di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui si tratta, anche allo scopo di rendere, quanto piu' possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici;

Sentito l'ispettorato medico centrale;

Decreta:

Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate:

1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;

2) siderociti nell'espettorato;

3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;

4) insufficienza ventilatoria restrittiva;

5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 21 gennaio 1987

p. Il Ministro: BORRUSO

 

Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale20 giugno 1988

Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
Visti gli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780;
Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevedeva l'emanazione di una nuova tariffa dei premi per il settore industriale da valere con effetto dal 1° gennaio 1984;
Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1985;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1986;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che ha ulteriormente rinviato il termine anzidetto al 1° gennaio 1987;
Visti l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, l'art. 5 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, l'art. 5 del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, l'art. 6 del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 244 e l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, che hanno rinviato il termine al 1° gennaio 1988;
Visti l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442 e l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, che hanno fissato il suddetto termine al 1° luglio 1988;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 18 maggio 1988, concernente la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977 che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1976, un tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi nella misura unica del 7,50 per mille, misura confermata, con decorrenza 1° gennaio 1979, con decreto ministeriale 1° febbraio 1979;
Ritenuto che l'assicurazione contro la silicosi per le aziende produttrici di laterizi debba essere regolata secondo le norme di carattere generale;
Ritenuta la necessità di approvare la tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;
Decreta:
1. E' approvata, nel testo annesso al presente decreto e con effetto dal 1° luglio 1988, la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.
2. L'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi è regolata secondo le norme di carattere generale.
3. Sono abrogati i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1977 (3) e 1° febbraio 1979 (4).


ALLEGATO

Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i lavoratori esposti al rischio della silicosi edasbestosi sul complesso delle mercedi erogate atutti i lavoratori
Quota di aumento da apportarsi al tasso stabilito in base al decreto ministeriale 18 giugno 1988 (decreto di approvazione della tariffa dei premi) concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione di tutti i lavoratori
fino a 2,50 per cento
4,50 per mille
2,51 - 5,00 »
7,00 »
5,01 - 7,50 »
9,00 »
7,51 - 10,00 »
11,50 »
10,01 - 12,50 »
14,00 »
12,51 - 15,00 »
16,00 »
15,01 - 17,50 »
18,50 »
17,51 - 20,00 »
20,50 »
20,01 - 22,50 »
23,00 »
22,51 - 25,00 »
25,50 »
25,01 - 27,50 »
27,50 »
27,51 - 30,00 »
30,00 »
30,01 - 32,50 »
32,00 »
32,51 - 35,00 »
34,50 »
35,01 - 37,50 »
37,00 »
37,51 - 40,00 »
39,00 »
40,01 - 42,50 »
41,50 »
42,51 - 45,00 »
43,50 »
45,01 - 47,50 »
46,00 »
47,51 - 50,00 »
48,50 »
50,01 - 52,50 »
50,50 »
52,51 - 55,00 »
53,00 »
55,01 - 57,50 »
55,00 »
57,51 - 60,00 »
57,50 »
60,01 - 62,50 »
60,00 »
62,51 - 65,00 »
62,00 »
65,01 - 67,50 »
64,50 »
67,51 - 70,00 »
66,50 »
70,01 - 72,50 »
69,00 »
72,51 - 75,00 »
71,50 »
75,01 - 77,50 »
73,50 »
77,51 - 80,00 »
76,00 »
80,01 - 82,50 »
78,00 »
82,51 - 85,00 »
80,50 »
85,01 - 87,50 »
83,00 »
87,51 - 90,00 »
85,00 »
90,01 - 92,50 »
87,50 »
92,51 - 95,00 »
89,50 »
95,01 -100,00 »
92,00 »


MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TASSI PER LA
DETERMINAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE CONTRO LA SILICOSI E
L'ASBESTOSI.

Articolo 1
Tasso medio per la determinazione del premio supplementare
1. Il tasso medio per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 153 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, viene fissato in conformità all'apposita tabella stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 154 del citato testo unico, in relazione all'incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti ad inalazioni di silice libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, eccetera.
2. Nel calcolo del rapporto di incidenza di cui al comma precedente, sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse.
3. Ove il datore di lavoro eserciti in più luoghi lavori classificabili alla stessa voce di tariffa inclusi in una unica posizione assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il rischio di silicosi-asbestosi, il rapporto di incidenza sarà determinato assumendo a base del calcolo del premio le retribuzioni specifiche e complessive del singolo lavoro che comporta il rischio.

Articolo 2
Oscillazione del tasso medio
1. Il tasso per il calcolo del premio supplementare potrà essere applicato in misura inferiore o superiore rispettivamente a non più del dieci per cento di quello indicato nella tabella, in rapporto alla effettiva entità intrinseca del rischio, ed a non più del venticinque per cento in relazione all'attuazione o meno, da parte del datore di lavoro, di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione delle due citate malattie professionali.
2. Il datore di lavoro per ottenere la riduzione di cui al comma precedente deve spedire alla sede dell'INAIL territorialmente competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza motivata, fornendo i dati e la documentazione riguardanti l'entità intrinseca del rischio e le specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.
3. In caso di accoglimento, la riduzione connessa alla effettiva entità intrinseca del rischio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza stessa; la riduzione connessa all'attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le predette misure ed i mezzi citati.
4. Qualora l'istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavori, la riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi.

Articolo 3
Variazione del tasso medio
1. L'INAIL, qualora risulti una entità intrinseca del rischio superiore a quella desumibile dalla denuncia dei lavori o la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione previste dalle norme che disciplinano la materia, procede alla rettifica del tasso secondo i criteri di cui al precedente art. 2. Il relativo provvedimento è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro, con adeguata motivazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e decorre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta misura del tasso di premio supplementare.

Articolo 4
Contenzioso amministrativo
1. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti la misura del tasso di premio supplementare, ai sensi del precedente art. 2, il datore di lavoro può ricorrere direttamente alla commissione di cui all'art. 39 del citato testo unico nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico medesimo, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'INAIL opposizione da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.
2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'INAIL, l'opposizione stessa si intende respinta.
3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'INAIL, oppure nel caso di mancata pronuncia dell'INAIL stesso nel termine di cui al precedente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso alla predetta commissione nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del menzionato testo unico.
4. Nella opposizione alla sede dell'INAIL o nel ricorso alla commissione medesima, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.
5. Avverso le decisioni della citata commissione il datore di lavoro può proporre, nel termine e con le modalità previsti dall'art. 49 del menzionato testo unico, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti della decisione emanata dalla suddetta commissione.

Articolo 5
Pagamento del premio in caso di ricorso
1. Il datore di lavoro che promuove ricorso alla citata commissione, ai sensi del precedente art. 4, deve effettuare il pagamento del premio supplementare nella misura in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
2. Intervenuta la decisione della predetta commissione, il premio supplementare è liquidato in base alla misura del tasso fissata dalla stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del menzionato testo unico.

Articolo 6
Norme transitorie
1. Per le attività assicurate anteriormente al 1° luglio 1988, l'INAIL, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro i sei mesi successivi a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della tabella dei tassi medi per la determinazione del premio supplementare contro il rischio di silicosi ed asbestosi da valere con effetto 1° luglio 1988, comunica al datore di lavoro la nuova misura del tasso medio di premio supplementare per la predetta assicurazione, calcolata sulla base della percentuale d'incidenza di cui al precedente art. 1 che ha dato luogo alla determinazione del tasso di premio supplementare anticipato per l'anno 1988.
2. L'oscillazione del tasso supplementare eventualmente applicata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 novembre 1978 deve essere mantenuta sul nuovo tasso medio di premio supplementare rapportandola proporzionalmente alla nuova misura dell'oscillazione stabilita dal precedente art. 2.

Articolo 7
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità, valgono, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1988, n. 151.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportato al n. B/XXXVI.
(4) Modifica il D.M. 14 novembre 1978, riportato al n. C/V.

Legge 4 agosto 1993, n. 271

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Art. 1.
1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
1-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


N.B. - La legge di conversione, all'art. 1, prevede altresi' che:

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.

  • Lavoro notturno continuativo

  • Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolanti

  • Lavori in galleria, cava o miniera

  • Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie

  • Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto

  • Lavori in cassoni ad aria compressa

  • Lavori svolti dai palombari

  • Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a cinque gradi centigradi

  • Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo

  • Autisti di mezzi rotabili di superficie

  • Marittimi imbarcati a bordo

  • Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgica d'urgenza

  • Trattoristi

  • Addetti alle serre e fungaie

  • Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

Decreto Ministero del Lavoro 19 maggio 1999

Individuazione delle attività particolarmente usuranti (articolo 59, comma 11 della legge 449/97)

Decreto del ministro del Lavoro, di concerto con i ministri del Tesoro, della Sanità e della Funzione pubblica

 

(pubblicato sulla G.U. n.208 del 4/9/1999)



ARTICOLO 1

1. Ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
—l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile;
—la prevalenza della mansione usurante;
—la mancanza di possibilità di prevenzione;
—la compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età;
—l’elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
—l’età media della pensione di invalidità;
—il profilo ergonomico;
—l’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.


2. Le proposte delle organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La Commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.


ARTICOLO 2

1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
—«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
—lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
—lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
—«lavori in cassoni ad aria compressa»;
—«lavori svolti dai palombari»;
—«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
—«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
—«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
—«lavori di asportazione dell’amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all’articolo 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall’articolo 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


ARTICOLO 3

1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.


ARTICOLO 4

1. La Commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell’8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell’attuazione dei criteri di cui al presente decreto.

Restrizioni/divieti di impiego

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la L. 9 febbraio 1982, n. 42;
Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;
 

EMANA IL SEGUENTE DECRETO:

SCARICA LEGGE COMPLETA

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, con il quale, in attuazione della direttiva n. 76/769/CEE del 27 luglio 1976 furono imposte restrizioni alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1984, con il quale furono disposte, in esecuzione delle direttive n. 79/663/CEE del 24 luglio 1979, n. 82/806 del 22 novembre 1982, n. 82/828 del 3 dicembre 1982 e n. 83/264 del 16 maggio 1983, restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso di altre sostanze e preparati pericolosi;

Tenuto conto che nel frattempo e' stata adottata dalle Comunita' europee la direttiva n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 con la quale, tra l'altro, sono imposte misure restrittive all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono e che per il recepimento di tale direttiva e' fissato il termine del 21 marzo 1986;

Ravvisata, pertanto, la necessita', attesa la delicatezza e l'importanza della materia disciplinata, di dare immediata attuazione, per motivi di sanita' pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE concernente i predetti divieti, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di legge con il quale dovra' essere recepita la direttiva medesima; per quanto non considerato nella presente ordinanza, nonche' successive direttive CEE gia' diramate in materia;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 32;

Ordina:

Art. 1.

1. L'immissione sul mercato ed il relativo uso sul territorio nazionale della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono sono consentiti solamente nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni contemplate nell'allegato alla presente ordinanza.

2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano: a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso Paesi terzi; c) alla crocidolite ed ai prodotti che la contengono in transito doganale purche' non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 2.

1. I divieti di cui all'allegato non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di tale fibra per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3.

1. La deroga al divieto prevista nell'allegato sara' riesaminata anteriormente alla data del 30 aprile 1991 anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati.

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 26 giugno 1986 Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

Denominazione delle fibre di amianto Restrizioni Crocidolite Cas. n. 12001-28-4 L'immissione sul mercato ed il relativo uso di questa fibra e dei prodotti che la contengono sono vietati. Fino al 30 aprile 1991 sono esclusi dal divieto di cui sopra i prodotti di seguito elencati, comprese le fibre ed i semilavorati necessari alla loro fabbricazione: a) tubazioni di cemento-amianto. La deroga di cui sopra non si applica nel caso in cui le tubazioni di cemento-amianto sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive; b) giunti, guarnizioni, manicotti e compensatori flessibli resistenti agli acidi ed alle temperature; c) convertitori di coppia.

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Al medico regionale della Valle d'Aosta
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto
Ufficio del Ministro per l'ecologia
Ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero delle partecipazioni statali
Al Ministero del commercio estero
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero dei lavori pubblici
All'Istituto superiore di sanita'
All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciali
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali
Agli assessori regionali alla sanita'
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla Federazione nazionale della industria chimica
All'Associazione sindacale aziende petrolchimiche a partecipazioni statali
All'Associazione italiana del cemento, fibrocemento, della calce e del gesso
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione generale italiana del commercio All'Associazione commercio chimico
All'Associazione mineraria italiana
Al Comitato difesa consumatori
All'Unione nazionale consumatori
All'Uni - Ente nazionale italiano unificazione

Con d.d.l. diramato in data 26 giugno 1986 si provvede al recepimento della direttiva CEE n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva n. 76/769/CEE.
Nelle more dell'approvazione di detto provvedimento e' stata emanata l'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1986 con cui e' data attuazione, per motivi di sanita' pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE nella parte in cui sono imposte misure restrittive alla immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.
Si ritengono necessarie alcune preliminari considerazioni, al fine di una corretta ed univoca applicazione sul territorio nazionale di quanto disposto nella precitata ordinanza ministeriale.
Il provvedimento, in aderenza allo spirito ed alla lettera della direttiva n. 83/478/CEE, sancisce il divieto di immissione sul mercato ed il relativo uso della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono.
Tuttavia la medesima direttiva CEE prevede che gli Stati membri, nei casi in cui non sia ancora possibile, per motivi tecnologici, ricorrere a sostituti della crocidolite che presentino caratteristiche e proprieta' almeno equivalenti a quelle di tale fibra, tenuto altresi' conto dell'incidenza che un divieto generalizzato avrebbe anche sugli aspetti produttivi ed occupazionali, possono valutare l'opportunita' di concedere talune deroghe a detto divieto nel rispetto, comunque, della salvaguardia della salute pubblica.
Esaminate le opzioni poste dalla direttiva, considerate altresi' le particolari esigenze tecnologiche ai fini produttivi, l'ordinanza prevede una deroga temporanea fino al 30 aprile 1991 per:
a) le tubazioni di cemento-amianto ad eccezione del caso in cui tali tubazioni sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive;
b) i giunti, le guarnizioni, i manicotti e i compensatori flessibili resistenti agli acidi ed alle temperature;
c) i convertitori di coppia.
Per quanto attiene al punto a) ed in particolare al divieto di impiego delle tubazioni (cioe' il complesso dei tubi, giunti e pezzi speciali) di cemento-amianto nei sistemi di adduzione di acque potabili aggressive, e' disposto che detto impiego deve essere vietato nel caso in cui l'indice di aggressivita' dell'acqua, come di seguito definito, e' inferiore a 12.
Utilizzando la formula elaborata dall'American Water Works Associatio (AWWA), ripresa sia dall'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense sia dall'O.M.S., l'aggressivita' dell'acqua condottata in una tubazione, entro l'intervallo di temperatura 4,5-26,5° C e' data da:
VEDERE PAG. 27
L'acqua risulta tanto piu' aggressiva quanto piu' e' basso il valore dell'indice di aggressivita'. Attualmente si ritiene che un'acqua avente un I.A magg. di 12 possa considerarsi essenzialmente non aggressiva.
Le ragioni del divieto in questione risiedono nell'esigenza di assumere iniziative precauzionali a titolo preventivo atteso che, anche in assenza di specifiche evidenze scientifiche al riguardo, le tubazioni di cemento-amianto contenenti crocidolite nei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile, secondo l'O.M.S., costituiscono fonti potenziali di contaminazione da amianto delle acque potabili. In ogni caso il regime derogatorio di cui ai punti a), b) e c) che, si ribadisce, ha carattere temporaneo, dovra' essere riesaminato prima della scadenza fissata anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati nel frattempo al fine di pervenire o ad una conferma della deroga stessa ovvero ad un divieto generale anche per i prodotti in questione.
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Di fondamentale importanza e' inoltre la considerazione che il divieto di cui all'allegato della ordinanza in questione non deve considerarsi come avente carattere retroattivo, vale a dire che esso non si applica ai prodotti immessi sul mercato e messi in opera anteriormente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza.
La problematica di tali manufatti, infatti, costituira' oggetto di successive analisi e valutazioni al fine di conoscere la reale entita' e portata del problema e di programmare gli eventuali interventi del caso.
Il Ministro: DEGAN

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo

In merito alla problematica in oggetto si premette:

che l'OMS ha recentemente riconosciuto l'impossibilita' di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione, date le proprieta' cancerogene di questo inquinante;

che la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nella sua seduta del 14 aprile 1986, ha concluso di conseguenza circa l'impossibilita' di stabilire uno standard di qualita' dell'aria per il citato inquinante;

che la regione Lombardia ha gia' provveduto ad emanare una propria circolare contenente "Prime raccomandazioni tecniche e piano degli interventi per la individuazione e la eliminazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto nei trattamenti fonoassorbenti di alcune strutture dei plessi scolastici di ogni ordine e grado" (Bollettino ufficiale della regione Lombardia, 1[ supplemento straordinario al n. 7, 12 febbraio 1986);

che si ritiene necessario fornire raccomandazioni da recepirsi su tutto il territorio nazionale;

che, per i rischi sanitari connessi all'esposizione alle fibre di amianto, si individuano prioritariamente, tra gli ambienti di vita collettiva da tutelare, le strutture edilizie scolastiche di ogni ordine e grado, gli asili-nido e le strutture edilizie ospedaliere.

Questo Ministero, in base a quanto premesso, nel raccomandare di evitare per il futuro l'impiego di materiali contenenti fibre di amianto nelle strutture edilizie sopraindicate, ritiene necessaria la definizione di una strategia di intervento atta all'individuazione delle predette strutture pubbliche e private da bonificare nonche' alla quantizzazione ed eliminazione del rischio connesso alla presenza di amianto nelle stesse.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si dovra' provvedere ad attivare gli idonei enti operanti a livello regionale, provinciale e locale per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

1) la localizzazione e la caratterizzazione delle strutture edilizie, scolastiche ed ospedaliere, nelle quali vi sia presenza di amianto, comunque impiegato;

2) la determinazione del livello di contaminazione da fibre di amianto nelle strutture di cui al punto 1);

3) la bonifica delle succitate strutture, anche se destinate a successiva demolizione o trasformazione, attraverso misure tecniche idonee all'abbattimento dei livelli di inquinamento accertati.

1) LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE.

A cura delle unita' sanitarie locali, con la massima urgenza richiesta, saranno effettuati sopralluoghi conoscitivi (ove possibile tramite apposite commissioni tecniche costituite da esperti, di cui almeno un igienista industriale ed un architetto o ingegnere edile) in tutte le strutture edilizie scolastiche di ogni ordine e grado, asili nido e strutture edilizie ospedaliere, per verificare:

a) la presenza nei singoli locali di materiali contenenti amianto o sospetti tali, comunque utilizzati;

b) il numero e il tipo di locali con la relativa estensione delle pareti e dei soffitti interessati;

c) lo stato di conservazione dei locali stessi ed in particolare delle superfici di cui al punto b).

In occasione dei precitati sopralluoghi si dovranno compilare le schede-modello di cui alle appendici 2 e 3.

In ogni locale in cui ricorrano le condizioni previste dalla succitata lettera a) si dovra' disporre la raccolta di un minimo di tre campioni rappresentativi, ciascuno di almeno 10 grammi di materiale sospetto, da collocarsi in appositi contenitori a tenuta, opportunamente etichettati, con le indicazioni del luogo, della data e del nominativo dell'operatore che ha effettuato il prelievo. La raccolta e l'analisi dei campioni mediante microscopia elettronica analitica, o diffrattometria a raggi X (per una prima analisi qualitativa potra' essere utilizzata la microscopia ottica), dovranno essere effettuate a cura dei presidi e servizi multizonali di prevenzione (art. 22 della legge n. 833) o di altre idonee strutture pubbliche o private convenzionate,

3). Ove non fosse possibile reperire a livello locale le apparecchiature e/o le competenze idonee, le unita' sanitarie locali potranno, tramite gli assessorati regionali competenti, richiedere che l'analisi dei campioni raccolti venga effettuata dal laboratorio di ultrastrutture del'Istituto superiore di sanita'.

Nei casi in cui lo stato di conservazione dei locali ispezionati e risultati positivi all'analisi per presenza di amianto, risulti definibile pessimo o mediocre, si procedera' direttamente e subito, alle operazioni di bonifica di cui al punto 3).

Nei casi in cui, pur verificata analiticamente la presenza di amianto, si sia tuttavia constatato uno stato di conservazione definibile buono o ottimo, si procedera' alle operazioni di cui al punto 2).

Le unita' sanitarie locali dovranno inviare tempestivamente copia delle schede compilate (appendici 2 e 3), sia ai competenti assessorati regionali che, per loro tramite, a questo Ministero - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica.

2) DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI CONTAMINAZIONE.

Per valutare i livelli di contaminazione da fibre di amianto nelle strutture considerate si dovra' procedere all'aspirazione, mediante idonea apparecchiatura, della polvere presente sul pavimento e su tutte le superfici degli arredi presenti nell'ambiente da campionare, evitando la raccolta di rifiuti macroscopici (frammenti di carta, di tessuto, etc.). Tale operazione, da effettuare con la massima accuratezza, dovra' essere eseguita, nel caso delle strutture scolastiche, successivamente ad un periodo (di durata non inferiore a giorni sette) in cui si sara' evitato di effettuare operazioni di pulizia. Tale periodo dovra' essere immediatamente successivo ad una fase di normale attivita' scolastica.

I campioni prelevati e raccolti su filtri a perdere, idonei per caratteristiche di ritenzione e non utilizzati in precedenza, saranno posti in appositi contenitori di plastica a tenuta, opportunamente etichettati, con l'indicazione del luogo, della data e del nominativo dell'operatore che ha effettuato il prelievo.

La raccolta, la mineralizzazione dei campioni per l'eliminazione della componente organica e la loro analisi mediante microscopia elettronica analitica, dovranno essere effettuate a cura dei presidi e servizi multizonali di prevenzione (art. 22 della legge n. 833) o di altre idonee strutture pubbliche o private convenzionate. Ove non fosse possibile reperire a livello locale le apparecchiature e/o le competenze idonee, le unita' sanitarie locali potranno, tramite gli assessorati regionali competenti, richiedere che l'analisi dei campioni raccolti venga effettuata dal laboratorio di ultrastrutture dell'Istituto superiore di sanita'.

Nei casi in cui i risultati delle analisi effettuate indichino una contaminazione ambientale da amianto, si dovra' procedere a programmare gli interventi di cui al punto 3); tali interventi dovranno essere immediatamente attivati ove la concentrazione di fibre di amianto, espressa come valore ponderale, superi il limite operativo di un microgrammo/grammo di polvere inorganica raccolta .

Nell'intervallo tra la prima segnalazione dell'esistenza di un possibile rischio da amianto e la definizione del piano di interventi nelle strutture edilizie considerate, dovranno comunque essere attuate misure idonee al massimo contenimento del rischio.

Tali misure dovranno riguardare il rigoroso controllo delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici stessi, nonche' delle attivita' di pulizia, giornaliera e periodica, dei locali interni.

3) DIRETTIVE TECNICHE PER LA BONIFICA: modalita', norme di comportamento durante gli interventi, smaltimento del materiale di risulta.

Provvedimenti consigliati

Esistono diverse possibilita' per contenere od eliminare il rischio da esposizione ad amianto negli edifici.

Le soluzioni permanenti si basano essenzialmente su due approcci alternativi:

a) la rimozione dell'amianto e la sua sostituzione con altri materiali idonei;

b) il confinamento dell'amianto con opportuni materiali specificamente prodotti a tale scopo e/o mediante paratie o controsoffitti sigillati.

La rimozione presenta l'indubbio vantaggio di costituire una soluzione definitiva nel tempo, pur comportando rischi per gli operatori; essa deve essere effettuata in condizioni rigorosamente controllate, con idonee protezioni e da personale altamente specializzato. Le procedure di protezione personale ed ambientale consigliate sono riportate nelle successive raccomandazioni di cui all'appendice 1.

Inoltre, una volta rimosso l'amianto, sara' necessario mettere al suo posto altri materiali che dovranno comunque avere, oltre a caratteristiche di innocuita', proprieta' fonassorbenti e/o ignifughe come richiesto dalla destinazione d'uso degli edifici.

Le tecniche di confinamento dell'amianto variano a seconda delle condizioni specifiche. Nel caso di soffitti ad amianto spruzzato e' possibile procedere con incapsulanti e con l'installazione di controsoffitti. La previsione di installare anche la controsoffittatura sigillata sara' tuttavia decisa di volta in volta. Infatti tali strutture, se non realizzate in muratura, richiedono una manutenzione periodica e l'accessibilita' dell'intercapedine nella quale col tempo si potrebbe determinare un accumulo di fibre.

Per ovviare a questi inconvenienti, e' opportuno che l'installazione di controsoffitti sia sempre accompagnata dall'applicazione di prodotti incapsulanti.

Essi sono costituiti da copolimeri plastici disciolti in opportuni solventi che, una volta applicati a spruzzo sulla superficie, penetrano e polimerizzano formando un reticolo plastico tridimensionale che da' luogo ad uno strato compatto e coeso, inglobante il materiale ricoperto. A differenza delle comuni vernici, essi penetrano in profondita' nel materiale e, dopo la polimerizzazione, costituiscono una barriera elastica, meccanicamente resistente e inalterabile per lungo tempo che impedisce il rilascio delle fibre.

Come risulta da quanto sopra, l'individuazione delle soluzioni piu' idonee per ogni singola situazione dipende da diverse variabili, inclusi i costi, la fattibilita' e i rischi di inquinamento connessi agli interventi stessi. Sara' pertanto opportuno prevedere sempre nei capitolati di appalto la descrizione dettagliata delle modalita' di intervento e dei risultati da raggiungere.

Resta inteso che i locali dovranno essere riconsegnati, a conclusione dei lavori di bonifica, con certificazioni finali a cura delle competenti unita' sanitarie locali, attestanti che la concentrazione di fibre aerodisperse negli stessi non supera il doppio di quella del fondo. Tutte le determinazioni dovranno essere effettuate mediante microscopia elettronica analitica.

Ogni successivo, rilevante, intervento su strutture gia' sottoposte a procedimenti di bonifica, comporta nuovamente l'attivazione delle procedure sinora descritte. Di tutte le strutture bonificate occorrera' tenere apposita registrazione, a cura degli uffici competenti, i quali dovranno opportunamente segnalare l'avvenuta bonifica qualora per vari motivi, anche manutentivi, si rendesse necessario operare sulle strutture stesse.

Al fine di apportare un contributo conoscitivo alle scelte che dovranno essere operate nelle singole realta' si riportano di seguito ed in modo schematico i maggiori vantaggi ed inconvenienti derivanti dalle due principali tecniche di bonifica:

a) RIMOZIONE DELL'AMIANTO E SOSTITUZIONE CON MATERIALI IDONEI.

Vantaggi:

  • Soluzione definitiva nel tempo.

  • Soluzione particolarmente indicata per strutture sottoposte a vibrazioni e/o urti.

  • Accessibilita' in condizioni di sicurezza per manutenzioni e modifiche.

Inconvenienti:

  • Elevato inquinamento dell'ambiente di lavoro e conseguente necessita' di personale altamente specializzato e di tecnologie adeguate.

  • Problemi connessi con la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei materiali asportati.

b) CONFINAMENTO DELL'AMIANTO MEDIANTE INCAPSULAMENTO.

Vantaggi:

  • Rapidita' di esecuzione della bonifica.

  • Applicabilita' a strutture ove la rimozione sia tecnicamente difficile.

  • Relativamente basso inquinamento dell'ambiente di lavoro.

Inconvenienti:

  • Soluzione non definitiva.

  • Difficolta' di trattamento di superfici gia' verniciate.

  • Limitazioni per successivi interventi sulle strutture.

  • Sviluppo di gas e fumi a seguito di eventuale combustione accidentale delle strutture trattate.

  • Aumento di peso dell'intonaco, specie in fase di applicazione, con possibili alterazioni della tenuta.

  • Possibile utilizzo di prodotti incapsulanti non idonei.

  • Necessita' di controlli periodici.

Per le modalita' di raccolta e smaltimento dei materiali di risulta degli interventi di bonifica si dovra' fare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente

Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, ed in particolare dal punto 4.2.3.2. della delibera stessa. Nelle operazioni di carico, trasporto e scarico dei predetti materiali sara' necessario adottare tutti gli accorgimenti idonei a prevenire la dispersione di polveri.

Degli interventi di bonifica comunque effettuati, con riferimento alle schede gia' inviate in copia, dovra' essere data comunicazione al competente assessorato regionale nonche' a questo Ministero - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica.

Si invitano le SS.LL. a voler portare a conoscenza di tutte le strutture competenti, garanti a livello regionale, provinciale e locale, la presente circolare ed a voler adoperarsi per l'esecuzione dei necessari interventi.

Il Ministro: DEGAN

 


APPENDICE 1

RACCOMANDAZIONI TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA

I lavori di rimozione dell'amianto dovranno essere eseguiti seguendo scrupolosamente le seguenti raccomandazioni:

 

1. Area di decontaminazione.

2. Protezione dei lavoratori.

3. Preparazione dell'area di lavoro.

4. Rimozione amianto.

5. Decontaminazione area di lavoro.

6. Protezione delle aree esterne al lavoro.

1.0. AREA DI DECONTAMINAZIONE.

Dovra' essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte, ed illustrato nel disegno allegato.

1.1. Locale di equipaggiamento:

Questa zona avra' due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

1.2. Locale doccia:

La doccia sara' accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria.

Questo locale dovra' contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sara' dotato di servizi igienici. Dovra' essere assicurata la disponibilita' continua di sapone in questo locale.

1.3. Chiusa d'aria:

La chiusa d'aria dovra' essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consistera' in uno spazio largo circa 1,5 m con due accessi. Uno degli accessi dovra' rimanere sempre chiuso; per ottenere cio' e' opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

1.4. Locale incontaminato (spogliatoio):

Questa zona avra' un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovra' essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno.

Quest'area servira' anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

2.0. PROTEZIONE DEI LAVORATORI.

2.1. Prima del'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.

2.2. Dovra' essere scelto l'equipaggiamento respiratorio adatto.

Le maschere a filtri di alta efficienza del tipo che include la protezione degli occhi sono sufficienti qualora l'amianto venga rimosso completamente a "umido", cioe' impregnato con una soluzione a base di acqua piu' additivi come piu' avanti specificato. Qualora la rimozione a "umido" dell'amianto non sia realizzabile o garantita, puo' essere necessario l'uso di respiratori del tipo a riserva d'aria.

2.3. Gli operai devono essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo; deve essere inoltre prevista la protezione degli occhi e l'uso di elmetti rigidi. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro e' necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.

E' necessario che gli indumenti protettivi siano:

di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinati e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;

di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata).

2.4. Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.

2.5. Procedure di accesso all'area di lavoro.

Accesso alla zona:

2.5.1. Ciascun operaio dovra' togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri nuovi ed indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro.

Uscita dalla zona di lavoro:

2.5.2. Decontaminazione dell'operaio. Ciascun operaio dovra' ogni volta che lascia la zona di lavoro, togliere la contaminazione piu' evidente dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro, mediante un aspiratore; proseguire verso la zona dell'equipaggiamento, adempiere alle procedure seguenti, a seconda del tipo di respiratore utilizzato:

2.5.2.1. Respiratori a filtrazione: togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore; sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale doccia, pulire l'esterno del respiratore con acqua e sapone; togliere i filtri, sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso; lavare ed asciugare l'interno del respiratore.

2.5.2.2. Respiratore a rifornimento d'aria: togliere quanti piu' indumenti possibile senza togliere il respiratore; trattenere il fiato e togliere il respiratore e gli altri indumenti; sempre trattenendo il fiato andare sotto la doccia, lavarsi la faccia prima di riprendere fiato; lavarsi la testa ed il corpo a fondo.

2.5.3. Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, l'operaio proseguira' verso il locale spogliatoio dove indossera' gli abiti per l'esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro.

2.5.4. I copripiedi contaminati devono essere lasciati nel locale equipaggiamento quando non vengono usati nell'area di lavoro. Al termine del lavoro di rimozione trattarli come scarti contaminati, oppure pulirli a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o dalla zona di equipaggiamento. Immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri materiali contaminati da amianto. Procedure di protezione:

2.5.5. Gli operai addetti alla rimozione dei contenitori degli scarti dalla zona di decontaminazione dell'equipaggiamento, devono entrare dall'esterno nel locale di lavoro indossando un respiratore e tute pulite. Nessun altro operaio seguira' questo sistema per entrare o uscire dalla zona di lavoro.

2.5.6. Gli operai non devono mangiare, bere, fumare, masticare gomma o tabacco sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato.

2.5.7. Gli operai devono essere completamente protetti, con respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

3.0. PREPARAZIONE DELL'AREA DI LAVORO.

Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non e' naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.

3.1. Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovra' essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati. Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro.

3.2. Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamene sigillati sul posto.

3.3. Tutte le armature per l'illuminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in zona di sicurezza incontaminata.

3.4. Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento smontabili e gli altri elementi situati sulla superficie di amianto, puliti e tolti dalla zona di lavoro. Tutti gli oggetti inamovibili situati sulla superficie di amianto devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.

3.5. Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituibili vanno posti in borse di plastica sigillabili per essere sotterrati nei luoghi di discarica autorizzati. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati.

3.6. Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi, e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sara' completato.

3.7. La zona di lavoro verra' isolata creando doppie barriere di fogli di polietilene a tutte le entrate e le uscite.

I fogli di polietilene avranno uno spessore adeguato e saranno fissati con nastro adesivo. La distanza tra le due barriere sara' come minimo di circa un metro e l'area di lavoro dovra' essere sempre isolata da una delle barriere di plastica, sia entrando che uscendo. I fogli di plastica all'entrata ed all'uscita dovranno essere abbastanza pesanti da richiudersi subito appena lasciati andare. Questi fogli, in posizione di riposo, dovranno avere una superficie piu' estesa delle barriere fisse, in modo da sigillare le aperture.

3.8. Il pavimento dell'area di lavoro dovra' essere ricoperto con foglio di polietilene di spessore adeguato. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovra' estendersi alla parete per almeno 500 mm.

3.9. Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidita'.

3.10. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro. Bisognera' effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti.

3.11. Per consentire una ventilazione adeguata e condizioni microclimatiche compatibili con l'esecuzione del lavoro puo' essere necessario installare un impianto di ventilazione nell'area di lavoro.

Tale impianto dovra' aspirare aria pulita dall'esterno, condizionarla se richiesto, ed essere dotata di mandata di scarico all'esterno munita di filtri ad alta efficienza per polveri e fibre. L'impianto di abbattimento dovra' esse e mantenuto in perfetta efficienza ed i filtri periodicamente sostituiti. I filtri esausti dovranno essere smaltiti come il materiale di amianto. Le connessioni con l'esterno dei tubi di mandata e scarico dell'impianto dovranno essere a tenuta sigillata con il contenimento dell'aria di lavoro.

3.12. Agli ingressi ed alle uscite verranno posti cartelli di segnalazione pericolo.

4.0. RIMOZIONE AMIANTO.

A) Tecnica di imbibizione superficiale:

4.1. Il rivestimento di amianto sara' spruzzato con acqua contenente detergenti per facilitare la penetrazione. Bisogna effettuare una leggera spruzzatura di questa soluzione prima della rimozione del materiale di amianto per evitare di smuovere le fibre.

L'amianto risultera' abbastanza saturato da prevenire una imponente emissione di fibre nell'aria.

In aree dove il materiale friabile contenente amianto ha uno spessore superiore a 25 mm, e' improbabile che si abbia una penetrazione tale da saturarlo. Per questi materiali e' opportuno usare la tecnica di imbibizione totale (vedi oltre).

Quando sia inevitabile eseguire una rimozione parzialmente a secco e' necessario provvedere gli operai di respiratori di riserva d'aria.

4.2. La rimozione del materiale di amianto friabile verra' effettuata strappando il materiale dal substrato con attrezzature meccaniche appropriate.

Il materiale, una volta rimosso, verra' messo in appositi sacchi di plastica, sigillati, di spessore adeguato, etichettati, per impedire al materiale di amianto di seccarsi.

4.3. Passare i sacchi con spugna bagnata per togliere il grosso della polvere e dei residui. Spostare i sacchi dalla zona di lavoro in una zona lavaggio-attesa e qui strofinarli con acqua.

Questa zona servira' come zona di attesa/magazzinaggio.

4.4. Una volta terminato il lavoro di rimozione, tutte le superifici dalle quali e' stato tolto l'amianto devono essere spazzolate a umido con spazzola di metallo e passate con spugna per togliere tutto il materiale in vista non asportato.

4.5. Alla fine del lavoro si suggerisce di spruzzare la superficie lavorata con un prodotto incapsulante che fissi tutte le eventuali fibre di amianto rimaste.

B) Tecnica di imbibizione totale:

4.6. Tutto l'amianto viene bagnato con getto soffuso di una soluzione di acqua al 5% di detergente, utilizzando spruzzatori a pressione da giardino o pompe a staffa.

4.7. Si praticano quindi fori su tutto lo spessore del rivestimento, utilizzando un tronco cilindrico a bordo tagliente con manica manovrato a mano, a distanza di 20 cm uno dall'altro.

4.8. Attraverso questi fori si inietta nel rivestimento la soluzione di detergente a leggera pressione (circa un kg/cm2) mediante uno o piu' ugelli cilindrici dello stesso diametro con bordo superiore seghettato; per pressurizzare la soluzione si puo' utilizzare un autoclave o pompa a staffa; si deve evitare il ruscellamento dell'acqua.

4.9. Dopo qualche minuto la zona interessata dal rivestimento dovrebbe essere imbibita e potra' essere completamente rimossa per piccoli settori con grossa spatola a mano.

4.10. Due persone dovranno lavorare contemporaneamente, per limitare la caduta del materiale sul pavimento e porlo entro sacchi di plastica collocati entro fusti rigidi; i sacchi pieni saranno sigillati immediatamente; potrebbe essere necessario bagnare il materiale rimosso prima della sua raccolta.

4.11. Si procede come sopra ai punti 4.3. - 4.5.

5.0. DECONTAMINAZIONE (pulizia di tutte le aree di lavoro).

5.1. Durante i lavori di rimozione e' necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto.

Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedira' una concentrazione pericolosa di fibre disperse.

5.2. Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro, dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica.

Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento, per ridurre il piu' possibile la dispersione di residui contenenti amianto.

5.3. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo.

5.4. Dopo aver imballato in sacchi di polietilene tutto il materiale contenente amianto rimosso o caduto, bisogna procedere nello stesso modo per i fogli di polietilene orizzontali e verticali. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli, per ridurre il piu' possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non e' stata fatta una prima pulizia.

5.5. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner. L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto.

5.6. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per le illuminazioni, gli stipiti, etc.

5.7. Dopo un'attesa di 48 ore, per permettere alla polvere di depositarsi, si deve di nuovo pulire ad umido tutte le superfici. Non sara' permesso l'ingresso, lo svolgersi di attivita' o la ventilazione nella zona di lavoro durante questo periodo di attesa.

5.8. Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovra' essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere.

Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido.

Le zone devono essere lasciate pulite a vista.

5.9. Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali, per cercare eventuali residui contenenti amianti, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.

5.10. E' consigliabile accertare l'agibilita' della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria. Se nei campioni d'aria prelevati si misurano mediante microscopia elettronica analitica, concentrazioni di fibre aerodisperse superiori al doppio del valore di fondo misurato, saranno ripetute le operazioni di pulizia fino al raggiungimento dei valori di concentrazione richiesti.

5.11. Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.

6.0. PROTEZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLA ZONA LAVORO.

6.1. Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.

6.2. Giornalmente dovra' essere fatta la pulizia ad umido di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio, che sia stata contaminata da polvere o da altri residui, conseguenti al lavoro fatto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Viste le direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente ;

 

 

Emana il seguente decreto:

 

 

Art. 1. Campo di applicazione

 

1. Il presente decreto regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono .

 

Art. 2. Esclusioni dal campo di applicazione

 

1. Le norme del presente decreto non si applicano:

a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;

b) all'esportazione verso i Paesi terz i;

c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione;

d) all'immissione sul mercato strettamente finalizzata a scopi di ricerca, di sviluppo e di analis i.

 

Art. 3. Adeguamenti tecnici

 

1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987 n, . 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

 

Art. 4. Immissione sul mercato

 

1. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidotlei e dei prodotti che la contengono.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonché l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.

3. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2 .

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immsisione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 199 1.

5. Con decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del'l industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilità di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.

 

Art. 5. Etichettatura

 

1. I prodotti contenenti le seguenti fibre di amianto, per le quali non è previsto divieto di immissione in commercio e commercializzazione, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 2:

a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4;

b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5;

c) amosite: CAS n. 12172-73-5;

d) antofillite: CAS n. 77536-67-5;

e) actinolite: CAS n. 77536-66-4;

f) tremolite: CAS n. 77536-68-6.

 

Art. 6. Decorrenza degli effetti

 

1. Le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 3, e nell'art. 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giornoa ldla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 7. Sanzioni

 

1. Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milion i.

 

 

 

ALLEGATO 1

 

1. Divieti.

1.1. Crocidolite (CAS n. 12001-28-4) e prodotti che la contengono: è vietata salvo le deroghe di cui al punto 2.1.

1.2. Crisotilo (CAS n. 12001-29-5).

Amosite (CAS n. 12172-73-5).

Antofillite (CAS n. 77536-67-5).

Actinolite (CAS n. 77536-66-4).

Tremolite (CAS n. 77536-68-6):

vietati solo ove contenuti nei seguenti prodotti:

a) i giocattoli;

b) i materiali o preparati destinati ad essere applicati a spruzzo;

c) i prodotti finiti sotto forma di polvere, venduti al dettaglio al pubblico;

d) gli articoli per fumatori, quali pipe per tabacco, bocchini per sigarette e bocchini per sigari;

e) i vagli catalitici ed i dispositivi di isolamento destinati a essere incorporati negli apparecchi di riscaldamento che

utilizzano gas liquefatto;

f) le pitture e le vernici.

 

2. Deroghe.

2.1. Prodotti che contengono crocidolite, comprese le fibre e i semi lavorati necessari alla loro fabbricazione:

a) tubazioni di cemento- amianto; purché non impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive ;

b) giunti, guarnizioni, manicotti agli acidi ed alle alte temperature;

c) convertitori di coppia.

2.2. Composti bituminosi e similari contenenti fibre di amianto di cui al punto 1.2. destinati ad essere applicati a spruzzo sul

fondo della carrozzeria dei veicoli per la protezione della corrosione.

 

ALLEGATO 2 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO.

1. I prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita in appresso :

a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di lunghezza ;

b) essa è divisa in due parti:

1) la parte superiore (h1 - 40% H) contiene la lettera "a" in bianco su fondo nero;

2) la parte inferiore (h2 - 60% H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso chiaramente leggibile;

c) se il prodotto contiene crocidolite, l'espressoine "contiene amianto" del testo tipo deve essere sostituita dalla seguente "contiene crocidolite/amianto blu". L'etichetta di tali prodotti deve tuttavia comprendere l'iscrizione "contiene amianto ". Modello dell'etichetta

d) se l'etichettatura e' effettuata mediante una stampigliatura diretta sul prodotto, e' sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo

2. L'etichetta deve essere apposta conformemente alle regole seguent i:

a) su ciascuna unita' consegnata indipendentemente dalla sua dimensione;

b) se un prodotto comporta elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l'etichetta. Si può rinunciare all'etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato non e' possibile apporre un'eict hetta sull'elemento .

 

3. Etichettatura dei prodotti contenenti amianto imballati.

3.1. I prodotti contenenti amianto imballati devono recare sull'imballaggio un'etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni:

a) il simbolo e l'indicazione dei relativi pericoli, conformemente al presente allegato ;

b) istruzioni di sicurezza da scegliersi in conformità delle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari per il prodotto di cui trattasi.

Se sull'imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui alle lettere a) e b).

3.2. L'etichettatura prevista al punto 3.1 .:

a) deve essere effettuata su un'etichetta saldamente apposta sull'imballaggiob o) deve essere effettuata su un'etichetta volante fermamente attaccata all'imballaggio o c) deve essere direttamente stampata sull'imballagg io.

3.3. I prodotti contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati prodotti imballati e vanno etichettati conformemente al punto 3.2. Allorché dei prodotti siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unita' consegnate deve essere accompagnata da un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto

3.1.

 

4. Etichettatura dei prodotti contenenti amianto non imballati.

Per quanto riguarda i prodotti non imballati contenenti amianto, l'etichettatura conformemente al punto 3.1. deve essere effettuata mediante:

a) un'etichetta saldamente apposta sul prodotto contenente amianto ;

b) un'etichetta volante fermamente attaccata al prodotto o

c) stampa diretta sul prodotto, oppure, ove non possono venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a

causa, per esempio, delle dimensioni ridotte del prodotto, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3 .1.

 

5. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l'etichetta apposta sul prodotto che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate al prodotto considerato, ed in particolare dalle seguenti:

a) lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato ;

b) utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere. Allorché sia necessario l'impiego di utensili ad alta velocità questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi;

c) se possibile inumidire prima di tagliare o forare;

d) inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.

6. L'etichettatura di un prodotto per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante l'impiego possa liberare fibre di amianto, dovrebbe se necessario recare la seguente istruzione di sicurezza "sostituire in caso di usura".

7. L'immissione sul mercato nazionale dei prodotti contenenti amianto e' ammessa a condizione che le indicazioni che figurano sull'etichetta siano redatte in lingua italiana.

Attuazione delle Direttive CEE

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 (ABROGRATO).

SCARICA LEGGE COMPLETA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 41, concernente delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE  del Consiglio del 19 marzo 1987, in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio l990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990; Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del predetto decreto, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e della sanità;

Emana il seguente decreto legislativo

Art. 1. - Valore limite delle emissioni in atmosfera

1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m3 (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa).
2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A.
3. Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

4. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2. - Valori limite negli effluenti liquidi

1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m3 di effluente liquido scaricato.
2. Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato B.
3. Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 3. - Attivita' di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto

1. Per l'attivita' di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonche' per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 4. - Raccolta e trasmissione dati

1. Le autorita' competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita' una relazione sulle attivita' svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato.
2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea.

ALLEGATO A CRITERI DA RISPETTARE NELLA SCELTA DEL METODO DI MISURA PER LE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA. (PUO' ESSERE PRESCELTO UN METODO GRAVIMETRICO O UN METODO DI CONTEGGIO DELLE FIBRE.)

I. Metodo gravimetrico

1. Il metodo prescelto sara' un metodo gravimetrico in grado di misurare le quantita' globali di polveri emesse dai condotti di scarico. Si terra' conto della concentrazione di amianto nella polvere, qualora siano necessarie misurazioni della concentrazione di amianto della polvere. L'autorita' di controllo decidera' la periodicita' di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: inizialmente, tuttavia, si dovra' procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.

2. Il prelievo deve essere effettuato con una precisione di +40% e un'esattezza di +20% del valore limite. Il limite di rilevamento deve essere del 20%. Dovranno essere effettuate almeno due misurazioni alle medesime condizioni, al fine di verificare il rispetto del valore limite.
3. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verra' effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.
4. Scelte del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovra' essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possano influenzare negativamente il profilo di flusso.

5. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verra' effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.
6. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri sara' necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocita' di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrera' misurare anche la concentrazione di vapore acqueo, per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

7. Condizioni generali di campionamento. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che il contenuto in amianto della polvere trattenuta dal filtro sia misurato.
7.1. Sulla linea di campionamento verra' effettuata una prova di impermeabilita' onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verra' messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovra' superare 1% del flusso normale di prelievo.

7.2. Il prelievo avviene in linea di massima in condizioni isocinetiche.
7.3. La durata del prelievo dipendera' dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalla linea di campionamento impiegata. La durata di prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che sia raccolto un congruo quantitativo di materiale per la pesatura. Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.
7.4. Qualora il filtro di prelievo non si trovi nelle immediate vicinanze della testa della sonda, e' essenziale recuperare le sostanze depositatesi sulla sonda di prelievo.

7.5. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203  e successive modificazioni e integrazioni.
8. Caratteristiche del filtro di prelievo.
8.1. Per il metodo gravimetrico sono preferibili filtri in fibre di vetro.
8.2. L'efficacia di filtrazione minima richiesta e' del 99% come precisato con riferimento al testo DOP in cui e' utilizzato un aereosol con particelle aventi diametro di 0,3 mm.

9. Pesatura.
9.1. La pesatura deve essere effettuata con una bilancia appropriata ad alta precisione.
9.2. Per ottenere la precisione richiesta per la pesatura e' indispensabile effettuare un condizionamento rigoroso dei filtri prima e dopo il prelievo.
10. Presentazione dei risultati.
Nel presentare i risultati occorrera' fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati.

Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa).

II. Metodo di conteggio delle fibre

Qualora si ricorra a procedure di conteggio delle fibre, per verificare il rispetto del valore limite, puo' essere applicato un fattore di conversione di 2 fibre/ml per 0,1 mg/m3 di polvere d'amianto.
Per fibra si intende un qualsiasi oggetto di lunghezza superiore a 5 micron, di larghezza inferiore a 3 mm, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1, che possa essere contato con un microscopio ottico a contrasto di fase usando il metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria.

Il metodo di conteggio delle fibre dovra' rispondere ai requisiti seguenti:
1. Il metodo dovra' consentire di misurare la concentrazione di fibre conteggiabili nei gas emessi. L'autorita' di controllo decidera' la periodicita' di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: si dovra' tuttavia procedere alla misurazione almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.

2. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verra' effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.
3. Scelta del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovra' essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possono influenzare negativamente il profilo di flusso.
4. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verra' effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.

5. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri sara' necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocita' di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrera' misurare anche la concentrazione di vapore acqueo per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.
6. Condizioni generali della procedura di prelievo. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che le fibre di amianto conteggiabili contenute nella polvere trattenuta dal filtro siano misurate.

6.1. Sulla linea di campionamento verra' effettuata una prova di impermeabilita' onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verra' messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovra' superare l'1% del flusso normale di prelievo.
6.2. Il prelievo dei gas emessi avviene all'interno del condotto di emissione in condizioni isocinetiche.
6.3. La durata del prelievo dipendera' dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalle dimensioni della manichetta di aspirazione utilizzata per il prelievo. La durata del prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che nel filtro di raccolta della sonda siano depositate da 100 a 600 fibre di amianto conteggiabile per mm². Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.

6.4. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203,  e successive modificazione e integrazioni.
7. Caratteristiche del filtro di raccolta della sonda.
7.1. Per il metodo di conteggio delle fibre si utilizzano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrocellulosa) i cui pori abbiano una dimensione nominale di 5 mm con impresso un reticolo e con un diametro di 25 mm. 7.2. Il filtro di raccolta della sonda ha un'efficacia di filtrazione pari almeno al 99% delle fibre di amianto conteggiabili.

8. Conteggio delle fibre. Il metodo di conteggio delle fibre e' conforme al metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria.
9. Presentazione dei risultati. Nel presentare i risultati occorrera' fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa).

ALLEGATO B

SCARICO DI EFFLUENTI LIQUIDI

Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l e' la filtrazione su membrana di 0,45 mm con essiccazione a 105°C e pesatura.
I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore.
Tale determinazione deve essere effettuata con una precisione di +5% e un'esattezza di +10%.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

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La Legge Fondamentale

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

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Attuazione della Legge n. 257/92

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

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Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente Ministero, circa l'applicazione del decreto ministeriale in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione interministeriale amianto, si precisa quanto segue.
La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, [Vedi] oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa al decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto e' utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto.

Le normative e le metodologie tecniche per le attivita' di manutenzione e custodia di tali impianti tecnici, nonche' per gli interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4b e 5b del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, in particolare l'obbligo di presentare il piano di lavoro previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 277[Vedi] del 15 agosto 1991 all'organo di vigilanza competente, ai fini di una omogenea applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, si precisa quanto segue:

a) Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.

Si intendono come tali gli interventi effettuati in situazione di emergenza o comunque finalizzati al buon funzionamento dell'impianto. In tali situazioni, in relazione alla tipologia dell'intervento, si potra' ricorrere o a tecniche di glove-bag o a tecniche di bonifica delle strutture coibentate poste fuori opera (punto 5b decreto ministeriale 6 settembre 1994).
Ove l'intervento debba essere effettuato su strutture in opera e comporti la rimozione dell'amianto, dovranno essere applicati i criteri e i metodi previsti per la bonifica dei materiali friabili (punto 5a decreto ministeriale 6 settembre 1994) adattandoli alla particolarita' della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture. In particolare dovranno essere attuate le prescrizioni previste per il confinamento statico e dinamico della zona di lavoro, il collaudo del cantiere, l'area di decontaminazione, la protezione dei lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio dei rifiuti, l'allontanamento degli stessi, la decontaminazione del cantiere, il monitoraggio ambientale, la produzione della zona esterna.

In tutti i casi la rimozione del confinamento potra' avvenire solo dopo la verifica dell'avvenuta decontaminazione dell'area di lavoro. A tal fine si dovra' verificare che la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nell'area confinata, risulti superiore a quelle rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento.
La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse, in tali casi, potra' essere effettuata sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM) sia con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

b) Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.

Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla rimozione dell'amianto da impianti dismessi o comunque interventi di bonifica estesi non finalizzati alla manutenzione di parti di un impianto.
In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto ministeriale 6 settembre 1994 per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto adattandole alla particolarita' della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture.
Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in opera gli impianti bonificati, si applica integralmente quanto previsto dal punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Nel pregare di portare a conoscenza degli uffici interessati quanto sopra specificato, questo Ministero resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti e precisazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO


Vista la L. 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3;
Visto il decreto ministeriale datato 6 settembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art.12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizioni per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;

Visto il documento tecnico predisposto dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei mezzi mobili rotabili;

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l Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato


Vista la L. 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art. 12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della L. 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizioni per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;

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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELLA SANITA`

 

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della Sanità stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4, i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto;
Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 e ai sensi dell'art. 5, lettera d), della medesima legge n. 257/1992 che individua i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;
Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e ambientale è opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che vengano compiuti gli ulteriori studi necessari per l'individuazione dei criteri per l'omologazione dei prodotti che contengono tali materiali sostitutivi, in relazione alle necessità d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;

Decreta:

Art. 1

Le imprese che alla data della pubblicazione del presente decreto producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto e che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al successivo art. 3, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati di cui all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).

Art. 2

Il materiale sostitutivo dell'amianto prodotto, importato o utilizzato, per ottenere l'omologazione deve soddisfare integralmente i requisiti di cui all'allegato 2.

Art. 3


Ai fini dell'omologazione, le imprese interessate sono tenute ad inviare, unitamente ai dati di cui all'art.1, una dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'azienda attestante che il materiale sostitutivo (prodotto, importato o utilizzato) rispetta integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato 2 del presente decreto e la veridicità dei dati comunicati ai sensi dell'art. 1.

Art. 4

Le imprese che abbiano notificato i dati ed inviato la comunicazione di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: "Il materiale prodotto/importato/utilizzato è omologato ai sensi della legge 257/1992, art. 6, comma 2", a condizione che tali materiali siano del tutto rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5

L'omologazione ha una durata di tre anni e può essere revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

  • 1) sulla base di nuove indicazioni fornite dalla commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992;

  • sulla base delle proprie valutazioni tecniche in relazione ai dati forniti dall'impresa, sentita la commissione di cui al precedente punto;

  • a seguito di controlli effettuati dalle competenti autorità sanitarie o ambientali da cui risulti la non rispondenza dei dati comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali omologati.

Art. 6

Il Ministero dell'industria cura la pubblicazione annuale sulla Gazzetta Ufficiale di un elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione ai sensi del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali provvedimenti di revoca

Art. 7

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992, può richiedere alle imprese di cui al precedente art. 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le modalità che caso per caso saranno stabilite dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'industria a tal fine potrà promuovere accordi volontari tra più aziende interessate allo stesso problema.


Roma, 12 febbraio 1997


Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI


Il Ministro dell'ambiente
RONCHI


Il Ministro della sanità
BINDI



ALLEGATO 1P

MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO -
IMPRESE PRODUTTRICI.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale produzione indistriale -
Via Molise, 2 - ROMA.

OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.

Il sottoscritto (nome, cognome) .................................................
nato a ................................................... il ..................
residente in via............................................. c.a.p. ............
città .............................................. prov. (............)
in qualità di titolare legale rappresentante della ditta .................
con sede in via .................................................................
c.a.p. ......... città ................................ prov. (............)
tel. n. ................... codice fiscale ......................................
esercente l'attività di ..................................................
codice n. .................................. dichiara quanto segue:

  • a) materiale prodotto;

  • b) procedimenti applicati;

  • c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto prodotto (espressi in mc/anno ed in q/anno) e rispondenza dello stesso ai requisiti di cui all'allegato 2.

Si allegano:

  • a) le schede di sicurezza del materiale sostitutivo considerato;

  • b) il certificato dell'istituto di analisi attestante i risultati delle prove effettuate sul materiale;

  • c) principali impieghi del materiale;

  • d) la dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto


Data ...................
Firma e timbro della ditta ..........................


ALLEGATO 1U

MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO -
IMPRESE UTILIZZATRICI.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale produzione indistriale -
Via Molise, 2 - ROMA.

OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.

Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica) .................................................
nato a ..........................................prov. (............) il ..................
residente in via........................................................ c.a.p. ............
città ......................................................... prov. (............)
in qualità di titolare legale rappresentante (*) della ditta ........................
con sede in via ............................................................ n. ...........
c.a.p. .......... città ........................................ prov. (............)
tel. n. ..................... codice fiscale ...............................................
esercente l'attività di .............................................................
codice n. ........................................................... dichiara quanto segue:

  • a) materiale utilizzato (provenienza, nome commerciale) e prodotti ottenuti;

  • b) procedimenti applicati;

  • c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto utilizzato (espressi in mc/anno ed in q/anno) e percentuali di impiego di quest'ultimo, ppresenza di altri materiali sostitutivi nello stesso prodotto.

Si allegano:

  • a) le schede di sicurezza del materiale sostitutivo considerato;

  • b) i certificati del/dei laboratorio/i di analisi attestanti i risultati delle determinazioni effettuate sul materiale (in attesa della definizione di affidabili metodologie specifiche per l'accertamento dei requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, si suggerisce l'uso delle tecniche indicate nell'appendice 13 al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 e nel decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994 , recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

  • c) principali impieghi del materiale;

  • d) la dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto


Data ...................
Firma e timbro della ditta ..........................


(*) Indicare gli estremi di conferimento dei poteri di rappresentanza legale della ditta.


ALLEGATO 2

REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO AI FINI DELLA LORO OMOLOGAZIONE

I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro omologazione:

 

  • 1) devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);

  • 2) non devono contenere in concentrazione totale =0,1% sostanze elencate nell'allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e successive modificazioni che siano classificate "cancerogene di categoria 1 o 2 e siano etichettate almeno come Tossica T" con la frase di rischio R45 "Può provocare il cancro" o con la frase di rischio R49 "Può provocare il cancro in seguito ad inalazione",
    ovvero
    classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella categoria 1 o nella categoria 2,
    ovvero
    classificate dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;

  • 3) i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro = 3) devono possedere le seguenti caratteristiche:

    a) diametro geometrico medio = 3 micron e contenuto di fibre con diametro geometrico mediominore di 3 micron in percentuale sul totale delle fibre inferiore al 20%;

    b) non devono contenere fibre che, indipendentemente dal loro diametro, abbiano la tendenza a fratturarsi lungo linee parallele all'asse longitudinale. Qualora contengano fibre che manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l'asse longitudinale, devono essere considerati innocui da parte della Commissione consultiva tossicologica nazionale (C.C.T.N.) ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in categorie diverse dalla 1 e dalla 2 o classificati dalla Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in categorie diverse dalla 1 e dalla 2a;

    c) nei materiali a base di fibre polimeriche il monomero presente in forma libera deve soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2; qualora la fibra polimerica sia destinata alla fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con alimenti, farmaci e simili il monomero presente in forma libera deve invece soddisfare i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;

  • 4) i materiali sostitutivi dell'amianto non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA'

 

 

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997 che fissa le procedure in base alle quali le imprese possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura "Il materiale prodotto/importato/utilizzato e' omologato ai sensi della legge n. 257/1992 art. 6, comma 2";

Preso atto dei dati di cui all'art. 1 del citato decreto, inviati dalle aziende e dalla dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'impresa che il materiale sostitutivo rispetta integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato n. 2 del citato decreto e che la stessa attesta la veridicita' dei dati comunicati ai sensi dell'art.1;

Decreta:

1. E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto di seguito riportati che hanno ottenuto l'omologazione secondo la procedura di autocertificazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 12 febbraio 1997.

Roma, 26 marzo 1998

Il direttore generale: Visconti

 

_______

 

ALLEGATO

Elenco dei nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione secondo la procedura di autocertificazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 marzo 1997.

 

Imprese:

SIAD S.p.a. - S.S. 525 del Brembo, 1 - Osio Sopra (Bergamo);

Omniafiltra Cartiera del Torano S.p.a. - Via De Petris, 145 - Napoli;

Nuova Sacelit S.p.a. - Via Marconi, 1 - Sorrisole (Bergamo);

Finanziaria Fibronit S.p.a. - Via Mameli, 4 - Casale Monferrato (Alessandria);

Ferodo Haliana S.p.a. - Corso Inghilterra, 2 - Mondovi' (Cuneo);

NYCO Mineral Inc. - 124 Montain Vien Drive Willsbovo (N.Y.);

Balzaretti Modigliani S.p.a. - Via E. Romagnoli, 6 - Milano;

Maranit S.p.a. - Via Uccellino, 83 - Poggio Renativo (Ferrara);

Sidercam S.r.l. - Via Poviglio, 113 - Borretto (Reggio Emila);

Isibond S.p.a. - Corso Matteotti, 36 - Torino;

Edilfibra S.p.a. - s.s. 10 km 164,7 - Arena Po (Padova);

Edilit S.p.a. - Lungoargine Muson, 5 - Vigodarzere (Padova);

ITT Automotive Haly S.p.a. - Via S. Martino, 87 - Barge (Cuneo);

Fibrotubi S.p.a. - Via Provinciale Sud, 5 - Bagnolo in Piano;

Landini S.p.a. - Via E. Curiel, 27 - Castelnuovo di Sotto (ReggioEmilia);

Societa' Italiana Lastre S.p.a. - Via F. Lenzi, 26 - Verolanuova (Brescia);

Copernit S.p.a. - Via Provinciale Est., 62 - Pegognaga (Mantova);

Baraclit S.p.a. - s.s. 71 Pianacci, 19 - Bibbiena Stazione (Arezzo);

Materiali sostitutivi:

Caolino;

Fibra di polivinilalcol PF-l, HTM, Kuralon, Newlon, PF3, PF4, CL4, HTMCL4, PFl;

Sepiolite 100, MA;

Fibra di cellulosa Lapponia pine, Celco, Arauco, Portucel,

Soporcel, S.A., Eucalipto portucel, Excel, Patriamonopolv, Klaus mecke;

Fibra di carbonio RK10;

Krenit;

Fibra di roccia Lapinus, y-180, RB250;

Polpa di acrilonitrile, Ricem-PC, Sigraf;

Wollastonite;

Fibra di vetro, AR2500, Isover;

Fibra di polietilene, SWP, Dolanit;

Fibra fenolica, Kynol Europa;

Fibra aramidica, Kewlar, Twaron 1095, 1099;

Fibra di cotone, FB24;

Lana di ottone, MSL7, SO1TTT;

Lana di acciaio, SO1;

Silice liquida;

Fibra minerale PMF;

Fibra CFF;

Fibra di basalto;

Fibra di acciaio lunga, media.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA'

 

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997 che fissa le procedure in base alle quali le imprese possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura "Il materiale prodotto/importato/utilizzato e' omologato ai sensi della legge n. 257/1992 art. 6, comma 2";

Preso atto dei dati di cui all'art. 1 del citato decreto, inviati dalle aziende e dalla dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'impresa che il materiale sostitutivo rispetta integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato n. 2 del citato decreto e che la stessa attesta la veridicita' dei dati comunicati ai sensi dell'art.1;

Decreta:

1. E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto di seguito riportati che hanno ottenuto l'omologazione secondo la procedura di autocertificazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 12 febbraio 1997.

Roma, 26 marzo 1998

Il direttore generale: Visconti

_______

ALLEGATO

Elenco dei nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione secondo la procedura di autocertificazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 marzo 1997.

Imprese:

SIAD S.p.a. - S.S. 525 del Brembo, 1 - Osio Sopra (Bergamo);

Omniafiltra Cartiera del Torano S.p.a. - Via De Petris, 145 - Napoli;

Nuova Sacelit S.p.a. - Via Marconi, 1 - Sorrisole (Bergamo);

Finanziaria Fibronit S.p.a. - Via Mameli, 4 - Casale Monferrato (Alessandria);

Ferodo Haliana S.p.a. - Corso Inghilterra, 2 - Mondovi' (Cuneo);

NYCO Mineral Inc. - 124 Montain Vien Drive Willsbovo (N.Y.);

Balzaretti Modigliani S.p.a. - Via E. Romagnoli, 6 - Milano;

Maranit S.p.a. - Via Uccellino, 83 - Poggio Renativo (Ferrara);

Sidercam S.r.l. - Via Poviglio, 113 - Borretto (Reggio Emila);

Isibond S.p.a. - Corso Matteotti, 36 - Torino;

Edilfibra S.p.a. - s.s. 10 km 164,7 - Arena Po (Padova);

Edilit S.p.a. - Lungoargine Muson, 5 - Vigodarzere (Padova);

ITT Automotive Haly S.p.a. - Via S. Martino, 87 - Barge (Cuneo);

Fibrotubi S.p.a. - Via Provinciale Sud, 5 - Bagnolo in Piano;

Landini S.p.a. - Via E. Curiel, 27 - Castelnuovo di Sotto (ReggioEmilia);

Societa' Italiana Lastre S.p.a. - Via F. Lenzi, 26 - Verolanuova (Brescia);

Copernit S.p.a. - Via Provinciale Est., 62 - Pegognaga (Mantova);

Baraclit S.p.a. - s.s. 71 Pianacci, 19 - Bibbiena Stazione (Arezzo);

Materiali sostitutivi:

Caolino;

Fibra di polivinilalcol PF-l, HTM, Kuralon, Newlon, PF3, PF4, CL4, HTMCL4, PFl;

Sepiolite 100, MA;

Fibra di cellulosa Lapponia pine, Celco, Arauco, Portucel,

Soporcel, S.A., Eucalipto portucel, Excel, Patriamonopolv, Klaus mecke;

Fibra di carbonio RK10;

Krenit;

Fibra di roccia Lapinus, y-180, RB250;

Polpa di acrilonitrile, Ricem-PC, Sigraf;

Wollastonite;

Fibra di vetro, AR2500, Isover;

Fibra di polietilene, SWP, Dolanit;

Fibra fenolica, Kynol Europa;

Fibra aramidica, Kewlar, Twaron 1095, 1099;

Fibra di cotone, FB24;

Lana di ottone, MSL7, SO1TTT;

Lana di acciaio, SO1;

Silice liquida;

Fibra minerale PMF;

Fibra CFF;

Fibra di basalto;

Fibra di acciaio lunga, media.

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Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Il MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con il MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Visto il proprio decreto 20 agosto 1999, recante tre specifici allegati, rispettivamente l'allegato 1, riguardante le disposizioni relative agli interventi interessanti l'amianto a bordo delle navi, l'allegato 2, l'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per il cemento amianto e l'allegato 3, la scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche nel preambolo del decreto e all'interno degli allegati 1 e 2;

Considerato il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva n. 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili", in particolare la sostituzione dell'art. 11, con i nuovi riferimenti riportati nell'art. 10 e nell'art. 3;

Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche ai suddetti allegati 1 e 2, al fine di correggere gli errori ed adeguare il testo al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo del preambolo del citato decreto 20 agosto 1999, all'ultimo capoverso al posto di: "Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla direttiva n. 83/189/CEE", leggasi: "Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata dalla direttiva n. 98/48/CE".

2. Il testo dell'allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato. Al penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: "Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e alla tabella A) del presente decreto...", leggasi: "Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994. ...";

3. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto di: "La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4).....", leggasi: "La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3) ... ... ... ...". Aggiungasi dopo l'ultimo periodo la seguente frase: "Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in commercio negli altri Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in conformità alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana.".

4. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 8 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto di: "Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 494/1996", leggasi: "Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999, in particolare il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.". Conseguentemente il diagramma di flusso della tabella 2 di pag. 32, risulta così modificato e corretto: nella parte relativa al committente al posto della frase contenuta nella quarta icona: "Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 11/1C, decreto legislativo n. 494/1996", leggasi: "Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 10/1a, decreto legislativo n. 528/1999"; nella parte relativa all'organo di vigilanza al posto della frase contenuta nella seconda icona: "Riceve e controlla la notifica dell'impresa che esegue la bonifica", leggasi: "Riceve e controlla la notifica inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori di bonifica".

5. Il testo dell'allegato 2, pag. 34, appendice 1, punto 5 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto della prima riga dove è scritto: "... ... norma UNI CEI GN 45015 ... ..", leggasi: "... ... norma UNI CEI EN 45014 ... ..".  Art. 2. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro della Sanità Sirchia

Il Ministro delle attività produttive Marzano

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215,  attuazione  delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, recante rispettivamente  la  quinta  e  la  settima  modifica (amianto) della direttiva CEE numero 76/769;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in  particolare  l'art.  27  che  ha  introdotto  nel  citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE  e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive 1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva 76/769/CEE;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del  11  agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva 76/769/CEE;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 ottobre  2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del  31 dicembre  2003,  concernente  il  recepimento delle direttive 2002/45/CE,  2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima direttiva;

Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  10 maggio  2004 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 24 agosto  2004,  n  198,  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE (Amianto);

 

Decreta:

 

Art. 1.

1.   All'allegato   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 settembre  1982,  n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della  sanita'  del 18 giugno 2004 citato in premessa, e' aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.


Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

 

Il Ministro: Sirchia

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13

  

 

 

Allegato

 45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4

 Crisotilo, CAS n. 12001-29-5

 Amosite, CAS n. 12172-73-5

 Antofillite, CAS n. 77536-67-5

 Actinolite, CAS n. 77536-66-4

 Tremolite, CAS n. 77536-68-6

 

L'uso  delle  fibre  accanto  elencate e dei prodotti contenenti tali fibre  intenzionalmente  aggiunte  e'  vietato.  L'uso  dei  prodotti contenenti  le  fibre  di  amianto  accanto  elencate e che sono gia' installati  o  in  servizio prima della data di entrata in vigore del presente   decreto   è  autorizzato fino  alla  data  della  loro eliminazione o fine della vita utile.

Indirizzo alle Regioni

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1994, n. 251.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che il richiamato art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, prescrive l'adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile 1994; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanita', dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Decreta:

 

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

 

Art. 1.

Piani regionali e delle province autonome

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
[Vedi] i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.[Vedi]

 

Art. 2.

Censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto

 

1. Non esistendo siti interessati da attivita' di estrazione dei minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.

 

Art. 3.

Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attivita'

produttive e censimento imprese che svolgono attivita' di smaltimento e bonifica


1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attivita' produttive ovvero che svolgono attivita' di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.[Vedi]

2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformita' della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalita' di controllo delle Regioni e delle Province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, puo' essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:
a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attivita' produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato B puo' costituire un utile riferimento;
b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attivita';
c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce "silicosi ed asbestosi".

4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all'allegato A, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facolta' di ciascuna Regione e Provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.

 

Art. 4.

Predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti

 

1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attivita' estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attivita' mineraria;
c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilita' di riutilizzo successivo delle aree dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto, o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualita' dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attivita' dovra' essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 5.

Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915

1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, [Vedi] devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.
2. Le Regioni e le Province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonche' su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto n. 915 del 1982.[Vedi]

 

Art. 6.

Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto

(ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36, in vigore dal 27-3-2003)

 

1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale [R di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982,[Vedi] appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a cio' esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilita' di messa in circolo di fibre di amianto. 3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982,[Vedi] e' consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purche' tali rifiuti provengano esclusivamente da attivita' di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.

 

Art. 7.

Controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del lavoro

 

1. Le Regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992,
[Vedi] individuano le attivita' nelle quali e' presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto; b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991,[Vedi] e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi;
c) alla valutazione dei rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro. 2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria Regione una relazione sull'attivita' svolta, nella quale risulti indicato:
a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attivita' nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.

Art. 8.

Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto

 

1. I piani regionali, identificando una scala di priorita', prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
a) miniere di amianto dismesse;
b) stabilimenti, dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito di operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento; e) edifici e strutture dove e' presente amianto spruzzato;
f) impianti industriali dove e' stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le Regioni e le Province autonome si avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.

 

Art. 9. - Controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative all'amianto

1. Le Regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre a quanto gia' previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991: [Vedi]
1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;
2) le modalita' di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4) la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;

5) la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 della citata legge n. 257 del 1992; [Vedi]
6) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;
7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;
b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992[Vedi] .
2. Le Regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle Province, finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria Regione una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.

 

Art. 10.

Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione

 

1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:
a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attivita' di rimozione, smaltimento e bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attivita' di rimozione, smaltimento e bonifica.
2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonche' all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
c) finalita' del controllo sanitario dei lavoratori;
d) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore. 4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attivita' di bonifica (rimozione o altre modalita') di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche le responsabilita' e i compiti della direzione delle attivita', i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilita' dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
d) metodi di misura delle fibre di amianto;
e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unita' di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione; g) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o Province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attivita' cui saranno addetti i discenti.
8. I corsi regionali dell'art. 10, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 [Vedi] sono preceduti da opportune attivita' di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attivita' puo' essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilita' attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.
9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.

 

Art. 11.

Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257

 

1. Le Regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:
a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario. 2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate almeno di:
a) microscopio ottico a contrasto di fase;
b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
3. Ogni Unita' operativa territoriale sara' dotata di:
a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 puo' essere integrata o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.

 

Art. 12.

Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile

 

1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.[Vedi]
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:

a) Dati relativi al proprietario dell'edificio

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza; telefono;
denominazione della societa' (per le societa' indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
sede;
partita IVA;
telefono, telefax;
codice fiscale.

b) Dati relativi all'edificio

indirizzo;
uso a cui e' adibito;
tipo di prefabbricato;
prefabbricato;
parzialmente prefabbricato;
tradizionale;
interamente metallico;
in metallo e cemento;
in amianto-cemento;
non metallico;
data di costruzione;
area totale mq;
numero piani;
numero locali;
ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti;
ditta/e incaricata/e della manutenzione.

c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e l'estensione)

materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
pannelli interni;
altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unita' abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unita' sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalita' di tale parte del censimento.


ALLEGATO A

FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO


Censimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n. 257/1992
Ditta .......................................................................................................................................................... con sede legale in via................................................................................................... n. ............................ comune di ......................................................... cap. ........................... tel. n. .............................................. telefax n. ............................................... iscrizione C.C.I.A.A. n. ................................................................... unita' produttiva sita in via .......................................................................................... n. .............................. comune di ......................................................... cap. ........................... tel. n. .............................................. codice fiscale e/o partita IVA .......................................................................................................................... esercente l'attivita' di ..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... codice ISTAT ......................................... codice INAIL .................................................................................. titolare o legale rappresentante ...................................................................................................................... nato a ............................................................................................... il .......................................................... residente in via .............................................................................................................. n. ........................... comune di ......................................................... cap. ........................... tel. n. ..............................................

Nell'anno 1993

Ha utilizzato amianto nelle proprie attivita' produttive;
Ha utilizzato fino al ................................................................................................................................... amianto nelle proprie attivita' produttive;
Ha operato nelle attivita' di smaltimento di amianto;
Ha operato nelle attivita' di bonifica da amianto;
Ha gia' presentato notifica di attivita':
ai sensi art. 25 del D.Lgs. n. 277/1991;
ai sensi art. 9 della legge n. 257/1992.

Luogo e data .............................................................................................................................................



ALLEGATO B

ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO


A) Attivita' maggiormente interessate (elencare quelle con asterisco in ordine di numero).
B) Altre attivita' (elencare le altre in ordine di numero).
10    Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda.
17    Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.
35    Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.
140    Industria petrolifera.
221    Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) esclude le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici.

222    Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1    Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.
233    Produzione ed estrazione di sale.
241    Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
* 242    Produzione di cemento, calce e gesso.
* 243.1    Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento.
243.2    Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento. * 244    Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento).

* 247    Industria del vetro.
240    Produzione di prodotti in ceramica.
251    Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati da successive trasformazioni).
255    Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da stampa.
256    Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura.
257    Produzione di prodotti farmaceutici.
311    Fonderie.
327.4    Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie.

328    Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed apparecchi meccanici.
* 328.4    Costruzione e installazione forni industriali non elettrici.
341    Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1    Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici.
345.4    Costruzione di componenti elettronici.
* 361    Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
361.2    Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.

363    Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate. 364    Costruzione e riparazione di aeronavi.
411    Industria dei grassi vegetali e animali.
417    Industria delle paste alimentari.
419    Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.
420    Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
421.1    Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
423.1    Preparazione del caffe', di succedanei del caffe' e del the.
424    Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.

425    Industria del vino.
427    Industria della birra e del malto.
429.2    Lavorazione e confezione dei tabacchi.
438    Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimenti, linoleum e tele cerate.
439.1    Produzione di feltri battuti (non per cappelli).
439.5    Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.
441    Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471    Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
472    Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.
481    Industria della gomma.
482    Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
483    Industria dei prodotti delle materie plastiche.
491.1    Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie.
493.2    Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.
501    Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
*503.1    Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.
613.1    Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
613.3    Commercio all'ingrosso di articoli per installazioni.
614.2    Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili.
614.3    Commercio all'ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione.
614.3    Commercio all'ingrosso della macchine, accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori.
614.7    Commercio all'ingrosso di veicoli e accessori.
615.2    Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta).
648.2    Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria. 648.6    Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2    Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione. 651    Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.
654.4    Commercio al minuto di articolo sportivi, armi e munizioni.
654.7    Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.
671.1    Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria). 671.3    Riparazioni di motoveicoli e biciclette.
710    Ferrovie.
721    Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
725    Trasporti con impianti a fune.
740    Trasporti marittimi e cabotaggio.
750    Trasporti aerei.
781    Attivita' connesse ai trasporti terrestri.
783    Attivita' connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime).
784    Attivita' connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).
843    Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per uffici, compresi i calcolatori elettronici ed i registratori di cassa (senza operatore fisso).

Riconversione delle Produzioni di amianto

Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 28 marzo 1995, n. 202

Regolamento recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato


Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto l'art. 14, comma 3, della legge n. 257/1992, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto;
Visto l'art. 14, comma 4, della legge n. 257/1992, che demanda al CIPI l'individuazione delle condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3, e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento;

Vista in particolare la delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1994;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al CIPE l'emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 257;
Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, che stabilisce che il Ministero dell'industria, con proprio regolamento, fissa le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi;

Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 257/1992, che stabilisce che le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto, che alla data di entrata in vigore della citata legge risultano omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita';
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 162530 del 23 dicembre 1994;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Possono accedere al "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto" di cui all'art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, sono impegnate in programmi di riconversione della loro attivita' produttiva:
a) nello stesso settore merceologico utilizzando materiali sostitutivi ovvero alternativi dell'amianto;
b) in altri settori merceologici, previa cessazione della precedente attivita' lavorativa e reimpiego della manodopera.

2. Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in attivita' e non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali.
3. Sono escluse dai benefici del Fondo:
- quelle imprese i cui programmi di riconversione hanno determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti degli investimenti effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992;
- quelle imprese che, utilizzando nella loro attivita' prodotti a base di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di tali prodotti.

Art. 2. - Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, devono essere presentate, dalle imprese interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione XI, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. La data di presentazione della domanda e' quella apposta dall'ufficio postale di partenza.
3. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una in carta legale, secondo il modello riportato nell'allegato A, corredate della documentazione indicata nell'allegato B, anch'essa in duplice copia.

4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
5. Ogni domanda deve essere, inoltre, corredata dalle seguenti informazioni che si considerano vincolanti:
a) dall'indicazione della data di inizio e fine lavori;
b) dal progetto dell'iniziativa proposta;
c) da una relazione tecnico-economica che deve contenere tutti gli elementi che illustrano le finalita' dell'iniziativa e ne consentono la valutazione.
6. Se si rileva l'incompletezza della documentazione allegata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

7. I costi imputabili all'iniziativa devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992.
8. Sono imputabili i costi, al netto di IVA, relativi ad:
a) acquisto di nuovi macchinari degli impianti e delle nuove attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa comprese delle relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
b) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui al punto precedente ed esclusivamente dedicate a questi ultimi;

c) ampliamenti ovvero ristrutturazione dei servizi di stabilimento funzionalmente legati alla riconversione del processo produttivo;
d) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 10%;
e) scorte, forfettarie, ammissibili nel limite del 40% del costo dell'investimento effettuato.
9. Non sono imputabili i costi relativi a revisione prezzi, ad imprevisti, ed a spese generali.
10. Nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico, cosi' come descritto alla lettera b) dell'art. 1, l'impresa si deve impegnare ad operare nel nuovo settore merceologico senza soluzione di continuita' rispetto al precedente.

11. In tale ipotesi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riconosce il minore costo tra i due presi a confronto, relativamente a:
a) il costo medio di riconversione proprio del settore di provenienza;
b) il costo di riconversione nel nuovo settore.

Art. 3. - Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande di contributo e' svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla scadenza della data di presentazione delle domande.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 , si applicano i criteri di priorita' di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993 , pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 marzo 1994.

3. Tutte le domande valutate positivamente ai fini della concessione dei contributi, sono ordinate secondo le priorita' di cui al comma 2.
4. Il singolo contributo e' concesso quando interamente rientrante nei fondi disponibili fino ad esaurimento.
5. Nel caso in cui l'importo globale dei contributi supera la disponibilita' del Fondo sono escluse quelle imprese i cui programmi non rientrano nelle priorita' di cui ai commi precedenti del presente articolo.
6. Nel caso in cui tutte le imprese realizzano programmi con le caratteristiche di cui ai commi precedenti e l'ammontare dei contributi supera la disponibilita' del Fondo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato diminuisce il contributo in misura percentuale fino alla concorrenza dei 50 miliardi del Fondo.

Art. 4. - Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. L'importo del contributo e' pari al 15% del costo totale dell'investimento sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale obiettivo 2 e in quelli interessati da azioni comunitarie di sviluppo di cui al regolamento CEE, l'importo del contributo e' pari al 30% del costo totale dell'investimento, sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il contributo, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' elevato di un ulteriore 10% se l'impresa, nell'ambito del processo di riconversione, non fa ricorso alla cassa integrazioni guadagni.
5. I benefici del Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto nelle zone obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali.

6. La cumulabilita' degli interventi non puo', comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato.
7. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i contributi sono concessi, previa verifica della attinenza e della congruita' degli investimenti in relazione ai programmi di riconversione di cui all'art. 1, secondo le priorita' indicate all'art. 3, con provvedimento motivato.

Art. 5. - Erogazione del contributo

Il contributo concesso viene erogato in una unica soluzione a seguito della verifica di cui all'art. 6.

Art. 6. - Verifiche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti oggetto delle agevolazioni.
2. L'accertamento ministeriale previsto dal precedente comma, e' disposto per ogni singola iniziativa, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale, ed e' eseguito da una Commissione, nominata con lo stesso decreto, composta da due membri, di cui, uno con funzioni di presidente, scelto fra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale della produzione industriale, e l'altro, munito di adeguata laurea ad indirizzo tecnico, scelto tra i funzionari in servizio presso la stessa Direzione generale.

3. Gli emolumenti per i membri della commissione sono calcolati sulla base delle tariffe riportate nel decreto del Ministro dell'industria del 27 marzo 1984, con relativi oneri a carico delle imprese beneficiarie del contributo.

ALLEGATO A

(Modulo)

ALLEGATO B

(da redigersi su carta intestata)

A) Notizie sull'impresa

- ragione sociale e veste giuridica;
- sede legale;
- stabilimenti di produzione (ubicazione, superficie coperta, natura dei prodotti);
- capitale fisso (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario rilevati all'ultimo bilancio approvato);
- capitale sociale e sua ripartizione;
- personale in forza negli ultimi tre esercizi ed alla data di presentazione della domanda suddiviso in: laureati, diplomati, operai e categorie speciali);

- ricorsi alla cassa integrazioni guadagni negli ultimi tre esercizi ed alla data di presentazione della domanda;
- vendite in quantita' e valore negli ultimi due esercizi ed in quello in corso; indicare la quota export per ognuno dei suindicati esercizi;
- ramo di attivita', specificare in base a codice ISTAT (principali attivita' produttive dell'impresa, licenze, accordi tecnici o commerciali);
- investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi;
- situazione patrimoniale e conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi;

- notizie di settore (dimensioni del mercato sia italiano sia estero, elenco dei principali concorrenti sia in Italia sia all'estero, stime percentuali di penetrazione dell'impresa, previsione di andamento del mercato con stime della posizione che l'impresa prevede di detenere).

B) Descrizione del programma di riconversione

- tema del programma di riconversione (descrivere in dettaglio sia la tecnologia utilizzata prima e sia quella utilizzata con l'introduzione del programma di riconversione dell'attivita' produttiva);
- attivita' del programma (elencare le principali attivita' tramite le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi finali descritti al punto precedente);
- data esatta di inizio e fine programma;
- luogo di svolgimento del programma;
- schema di flusso del processo;
- caratteristiche chimico-fisiche, sanitarie-ambientali delle materie prime utilizzate;

- progetto esecutivo dell'iniziativa proposta con allegati schemi meccanici strumentali (P. & I.), analisi dei costi; dati relativi alla produzione (tipo di prodotto, destinazione del prodotto, produzione annuale massima), bilanci di massa in ingresso e in uscita, bilanci di energia, relazioni che illustrino le caratteristiche tecniche/funzionali e le caratteristiche tecniche/economiche dell'impianto, ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della completa valutazione dell'impianto;

- caratteristiche fisiche e meccaniche del prodotto finito;
- relazione sulla durata ed inalterabilita' nel tempo del prodotto finito;
- relazione sull'incremento della produttivita' per addetto;
- utilizzazione di tecnologie sviluppate con attivita' autonome di ricerca e sviluppo;
- costo totale di realizzazione dell'iniziativa;
- copertura finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa;
- dettaglio del costo di realizzazione dell'iniziativa suddiviso in parte svolta e parte da svolgere alla data di presentazione della domanda.

C) Documentazione da allegare alla domanda (tutta la documentazione che segue deve essere prodotta in originale e in copia)

In caso di dichiarazione a firma del legale rappresentante, questi puo' essere sostituito da un suo speciale procuratore.
- certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di atre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale", in data non anteriore a tre mesi precedenti;
- certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato di data non anteriore a tre mesi precedenti;

- certificato previdenziale attestante il settore di inquadramento dell'impresa;
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda, completi di tutti gli allegati;
- dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato attuale dell'iniziativa;
- dichiarazione del proponente dalla quale risulti la data esatta di inizio e fine lavori;
- dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l'impresa e' in possesso, per l'iniziativa proposta, di tutte le autorizzazioni di legge, ovvero, sono state presentate le istanze in ordine alle autorizzazioni stesse;

- certificato del competente tribunale (in data non anteriore a tre mesi precedenti) attestante che a carico dell'impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata e che la societa' stessa non risulti sciolta;
- dichiarazione del legale rappresentante della impresa da cui risulti che non sia stata deliberata la messa in liquidazione della societa' medesima ne' sia stata avanzata istanza;

- dichiarazione del proponente dalla quale risulti la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito, ovvero altre forme di accredito previste dalla natura giuridica dei soggetti beneficiari).

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