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Normativa Europea

Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di
eliminazione di tutto l'amianto esistente
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul
luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto
esistente (2012/2065(INI))

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Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

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Relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del
regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2), considerando quanto segue:
(1) Obiettivo e componente principale e preponderante del presente regolamento è la protezione dell'ambiente, essendo i suoi effetti
sul commercio internazionale solo incidentali. (2) Il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (3), ha subito diverse e sostanziali modifiche e richiede ulteriori modifiche. È, in particolare, necessario
inserire in tale regolamento il contenuto della decisione
94/774/CE della Commissione, del 24 novembre 1994, relativa
al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (4), e della decisione
1999/412/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, concernente
un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del nregolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (5). È opportuno per motivi di chiarezza procedere pertanto alla sostituzione del regolamento (CEE) n. 259/93.

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2001/573/CE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE emanato/a da Commissione.

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2001/573/CE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE emanato/a da Commissione.

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2001/118/CE: Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE emanato/a da Commissione CEE/CE.

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Dir. 1999/77/CE del 26 luglio 1999

Direttiva della Commissione che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)

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91/659/CEE: Direttiva della Commissione del 3 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/Cee del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

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87/217/CEE: Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

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Direttiva CEE/CEEA/CE del 20/12/1985n. 610

85/610/CEE : Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/Cee concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L375 del 31 dicembre 1985)

NOTE

La Direttiva è stata recepita :

con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 24/05/1988 "Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

ART. 1 : il testo dell'articolo è incompleto in quanto le modifiche da esso apportate all'Allegato della direttiva richiamata in epigrafe sono state ivi riportate.

TESTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 78 del 28.03.1980., p. 10),

visto il parere del Parlamento europeo (Cfr. GU n. C 125 del 17.05.1982, p. 159),

visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 331 del 17.12.1980, p. 5),

considerando che l'amianto è una sostanza riconosciuta pericolosa per la salute;

considerando che l'uso dell'amianto nonché dei prodotti contenenti amianto liberando fibre può provocare asbestosi e carcinomi; che di conseguenza l'immissione sul mercato e l'uso devono essere limitati nel modo più rigoroso possibile;

considerando che la direttiva 76/769/CEE, quale modificata dalla direttiva 83/478/CEE, prevede già le prime misure in tal senso vietando, con talune deroghe, l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e prescrivendo un'etichettatura specifica che indichi i rischi presentati dall'uso dei prodotti contenenti fibre di amianto;

considerando che un miglior controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso delle fibre di amianto pericolose è necessario per salvaguardare la salute dell'uomo, tanto più che esistono per taluni usi prodotti di sostituzione ritenuti meno pericolosi;

considerando che occorre trattare la questione dell'immissione sul mercato e dell'uso degli altri prodotti contenenti amianto e che in questo contesto il Consiglio chiede alla Commissione di avviare al più presto e di proseguire, in particolare, i lavori per l'elaborazione di metodi di controllo relativi ai prodotti contenenti amianto;

considerando che l'amianto è oggetto di regolamentazioni in taluni Stati membri; che queste presentano divergenze concernenti le condizioni di immissione sul mercato e di uso; che tali divergenze costituiscono un ostacolo agli scambi e incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che per eliminare alcune delle suddette divergenze è opportuno completare l'allegato della direttiva 76/769/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 85/467/CEE,

ha adottato la presente direttiva

Art. 1

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 5 diventa il punto 6 ed è aggiunto il seguente punto: [...].

Art. 2

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

Direttiva CEE/CEEA/CE del 19/09/1983n478

83/478/CEE : Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/Cee per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L263 del 24 settembre 1983)

NOTE

La Direttiva è stata recepita :

con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 24/05/1988 "Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

ART. 2 : il testo dell'articolo è incompleto in quanto le modifiche da esso apportate all'Allegato della direttiva richiamata in epigrafe sono state ivi riportate.

ART. 3 : il testo dell'articolo è incompleto in quanto le modifiche da esso apportate all'Allegato della direttiva richiamata in epigrafe sono state ivi riportate.

TESTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 78 del 28.03.1980, p. 10),

visto il parere del Parlamento europeo (Cfr. GU n. C 125 del 17.05.1982, p. 159),

visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 331 del 17.12.1980, p. 5),

considerando che l'utilizzazione dell'amianto, nonché di taluni prodotti che ne contengono, può mettere in pericolo la salute dell'uomo liberando fibre e polveri che possono provocare asbestosi e carcinomi;

considerando che la prevenzione è il miglior metodo per proteggere la salute umana;

considerando che una misura particolarmente efficace di protezione per la salute umana può essere realizzata vietando l'uso di talune fibre che secondo talune fonti scientifiche presentano pericoli di particolare gravità, quali la crocidolite (amianto blu);

considerando tuttavia che un divieto senza deroghe della crocidolite non è attualmente possibile; che non sarebbe ragionevole voler ritirare dalla circolazione tutti i prodotti che ne contengono dato che la manipolazione necessaria al ritiro o alla loro distruzione, liberandone le fibre, potrebbe costituire un pericolo per la salute umana;

considerando inoltre che taluni prodotti contenenti crocidolite, quali le guarnizioni, le condotte in cemento-amianto o i convertitori di coppia non possono essere interamente sostituiti a breve termine sul piano della Comunità da succedanei che presentino proprietà almeno equivalenti;

considerando che è necessario prescrivere un'apposita etichettatura per segnalare i pericoli derivanti dall'uso dei prodotti contenenti fibre di amianto;

considerando che l'etichettatura di tali prodotti forma oggetto in taluni Stati membri di regolamentazioni che presentano differenze per quanto riguarda le condizioni per l'immissione sul mercato;

considerando che la presente direttiva limita l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e dei prodotti contenenti tale fibra;

considerando che le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle altre fibre di amianto e dei prodotti che le contengono possono incrementare ulteriormente la protezione della salute umana; che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie relative a tali restrizioni, le misure di armonizzazione in merito a tali fibre o prodotti si limitano a disposizioni in materia di etichettatura;

considerando che è necessario riesaminare periodicamente, in base ai progressi tecnici e scientifici realizzati e in considerazione delle possibilità di sostituzione della crocidolite con sostanze meno pericolose, il regime delle esenzioni di cui alla presente direttiva al fine di apportarvi, se del caso, le opportune modifiche;

considerando che i divieti di talune fibre di amianto e le differenti disposizioni in materia di etichettatura applicati da taluni Stati membri hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia e modificare in conformità l'allegato della direttiva 76/769/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/264/CEE,

ha adottato la presente direttiva

Art. 1

L'allegato alla direttiva 76/769/CEE diventa l'allegato I.

Art. 2

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto seguente: " 6. ... ".

Art. 3

Alla direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente allegato II: [...].

Art. 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di trenta mesi a decorrere dalla notifica della stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

 

Direttiva CEE/CEEA/CE n477 del 19/09/1983

83/478/CEE: Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

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